N. 208 SENTENZA 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria - Impugnazione di disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trattazione della questione riguardante l'art. 15, commi 1 e 2, del suddetto decreto-legge - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. Bilancio e contabilita' pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilita' per tardivita' dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. Bilancio e contabilita' pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilita' per asserita necessita' di considerare le disposizioni denunciate non gia' singolarmente bensi' nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. Bilancio e contabilita' pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilita' per carenza di interesse - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. Bilancio e contabilita' pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di criteri e modalita' per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS, nonche' dell'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio - Autorizzazione all'ANAS ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria in via transitoria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione interconnesse con le trattte autostradali in gestione diretta ANAS - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Denunciata violazione delle competenze legislative e regolamentari regionali con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilita' delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento civile" di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. (011C0469) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 20-7-2011)

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