Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria - Impugnazione di disposizioni
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trattazione della
questione riguardante l'art. 15, commi 1 e 2, del suddetto
decreto-legge - Decisione sulle altre disposizioni impugnate
riservata a separate pronunce.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Circolazione stradale - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle
Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilita' per tardivita'
dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Circolazione stradale - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle
Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilita' per asserita
necessita' di considerare le disposizioni denunciate non gia'
singolarmente bensi' nel contesto della legge di manovra economica
in cui esse sono inserite - Reiezione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Circolazione stradale - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle
Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilita' per carenza di
interesse - Reiezione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Circolazione stradale - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Definizione con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di criteri e modalita' per
l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi
autostradali in gestione diretta ANAS, nonche' dell'elenco delle
tratte da sottoporre a pedaggio - Autorizzazione all'ANAS ad
applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria in via
transitoria presso le stazioni di esazione delle autostrade a
pedaggio assentite in concessione interconnesse con le trattte
autostradali in gestione diretta ANAS - Ricorso delle Regioni
Toscana e Umbria - Denunciata violazione delle competenze
legislative e regolamentari regionali con lesione del principio di
leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilita' delle
disposizioni impugnate alla materia "ordinamento civile" di
competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della
questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.
(011C0469)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 20-7-2011)
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