N. 53
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
20 - 31 maggio 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 31 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
Energia - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di
impianti fotovoltaici a terra e di impianti alimentati da biomassa
e da biogas e bioliquidi - Divieto, in via transitoria, al
Consiglio regionale di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione
ed all'esercizio di impianti di potenza superiore ad un certo
limite - Lamentato ostacolo alla produzione di energia da fonti
rinnovabili, in contrasto con la normativa nazionale e gli impegni
internazionali e comunitari assunti dallo Stato - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei
vincoli internazionali e comunitari, violazione dei principi
statali di liberalizzazione del mercato interno dell'energia
elettrica, violazione del principio di liberta' di iniziativa
economica.
- Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 41 e 117, commi primo e terzo; protocollo di
Kyoto dell'11 dicembre 1997; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre
2001; direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009; d.lgs. 29 dicembre
2003, n. 387, art. 12, comma 10; decreto del ministero dello
sviluppo economico del 10 settembre 2010, art. 17; legge 23 agosto
2004, n. 239; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 art. 1,
comma 1.
Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Veneto
- Modifiche al sistema regionale di protezione civile -
Attribuzione al Presidente della provincia del ruolo di autorita'
di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei
soccorsi a livello provinciale, e al Presidente della Giunta
regionale del ruolo di autorita' di protezione civile, responsabile
del coordinamento degli interventi organizzati dalle province
interessate e degli interventi diretti richiesti in via sussidiaria
dai Presidenti delle province - Attribuzione ai Sindaci della
competenza a fornire elementi di conoscenza dell'evento calamitoso
alle sale operative delle province - Lamentato contrasto con il
principio della legge quadro sulla protezione civile che
attribuisce al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di
emergenza a livello provinciale, a tutela delle specifiche esigenze
di unitarieta' sussistenti nel settore della protezione civile -
Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza
legislativa statale nella materia concorrente della protezione
civile, violazione della competenza legislativa statale esclusiva
in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, art. 15, commi 1 e
2, che modifica la legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n.
58.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo; legge 24
febbraio 1992, n. 225, artt. 12, comma 4, e 14.
(011C0537)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 10-8-2011)
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