N. 10
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
6 settembre 2011
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6
settembre 2011 (della Regione Trentino-Alto Adige).
Corte dei conti - Giudizio sul rendiconto generale della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2010 -
Decisione del 30 giugno 2011 delle Sezioni riunite - Dichiarazione
di regolarita' in generale del rendiconto, ad esclusione dei
capitoli di spesa relativi all'esecuzione dei regolamenti emanati
con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e
non inviati al controllo preventivo di legittimita' previsto
dall'art. 7 del d.P.R. n. 305 del 1988 - Ricorso per conflitto di
attribuzioni proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol -
Denunciata insussistenza, per effetto della legge costituzionale n.
3 del 2001, del potere (implicitamente) rivendicato dalla Corte di
conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimita' i
regolamenti della Regione ricorrente - Parziale omissione
dell'esercizio della giurisdizione contabile (corrispondente
all'aprioristico rifiuto di esaminare le spese ordinate sulla base
dei regolamenti) - Omissione del contraddittorio nel giudizio di
parificazione, in violazione del diritto costituzionale di
contraddire nonche' del principio di leale collaborazione -
Richiesta di dichiarare la non spettanza allo Stato del potere
esercitato e di annullare in parte qua l'atto impugnato.
- Decisione della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 36/CONTR/2011
del 30 giugno 2011.
- Costituzione, art. 24, primo comma; legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, art. 10, in collegamento con l'art. 7, d.P.R. 15 luglio
1988, n. 305; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, artt. 10, commi 1 e 2.
(011C0587)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 12-10-2011)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.