N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 settembre 2011

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 settembre 2011 (della Regione Trentino-Alto Adige). Corte dei conti - Giudizio sul rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2010 - Decisione del 30 giugno 2011 delle Sezioni riunite - Dichiarazione di regolarita' in generale del rendiconto, ad esclusione dei capitoli di spesa relativi all'esecuzione dei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e non inviati al controllo preventivo di legittimita' previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 305 del 1988 - Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol - Denunciata insussistenza, per effetto della legge costituzionale n. 3 del 2001, del potere (implicitamente) rivendicato dalla Corte di conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimita' i regolamenti della Regione ricorrente - Parziale omissione dell'esercizio della giurisdizione contabile (corrispondente all'aprioristico rifiuto di esaminare le spese ordinate sulla base dei regolamenti) - Omissione del contraddittorio nel giudizio di parificazione, in violazione del diritto costituzionale di contraddire nonche' del principio di leale collaborazione - Richiesta di dichiarare la non spettanza allo Stato del potere esercitato e di annullare in parte qua l'atto impugnato. - Decisione della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011. - Costituzione, art. 24, primo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10, in collegamento con l'art. 7, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, artt. 10, commi 1 e 2. (011C0587) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 12-10-2011)

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