N. 124 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 - 21 ottobre 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 ottobre 2011 (della Regione Puglia). Iniziativa economica privata - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Previsione di ipotesi tassative in cui il legislatore puo' "espressamente vietare" l'attivita' economica, fra le quali il "contrasto con i principi fondamentali della Costituzione" - Lamentata introduzione, con legge ordinaria, di un nuovo principio fondamentale per lo sviluppo economico in contrasto con la c.d. "costituzione economica", nonche' indebita interferenza nella potesta' legislativa regionale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con i principi costituzionali in materia di rapporti economici. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3. - Costituzione, artt. 1, 5, 41, 42, 43, 75, 77, 114, 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, 118, commi primo e secondo, e 119. Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita' - Lamentato contrasto con le norme comunitarie che riconoscono il diritto alla diretta erogazione dei servizi pubblici da parte delle amministrazioni, ripristino della normativa abrogata dal referendum popolare, centralizzazione del potere decisionale in materia di beni e servizi pubblici incompatibile con gli assetti decentrati di cui al Titolo V, uso improprio della decretazione d'urgenza - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale nelle materie dei servizi pubblici e dell'organizzazione degli enti locali, violazione del vincolo referendario e della sovranita' popolare, esorbitanza dai limiti posti alla decretazione d'urgenza. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 4. - Costituzione, artt. 1, 5, 75, 77, 114, 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, 118, commi primo e secondo, e 119. (011C0685) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 30-11-2011)

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