N. 124
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
10 - 21 ottobre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 ottobre 2011 (della Regione Puglia).
Iniziativa economica privata - Abolizione delle restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche, c.d.
liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro
un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Previsione di ipotesi tassative in cui il legislatore puo'
"espressamente vietare" l'attivita' economica, fra le quali il
"contrasto con i principi fondamentali della Costituzione" -
Lamentata introduzione, con legge ordinaria, di un nuovo principio
fondamentale per lo sviluppo economico in contrasto con la c.d.
"costituzione economica", nonche' indebita interferenza nella
potesta' legislativa regionale - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa
regionale, contrasto con i principi costituzionali in materia di
rapporti economici.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3.
- Costituzione, artt. 1, 5, 41, 42, 43, 75, 77, 114, 117, commi
primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, 118, commi primo e
secondo, e 119.
Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla
normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la
realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici
locali, liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata
non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni
della comunita' - Lamentato contrasto con le norme comunitarie che
riconoscono il diritto alla diretta erogazione dei servizi pubblici
da parte delle amministrazioni, ripristino della normativa abrogata
dal referendum popolare, centralizzazione del potere decisionale in
materia di beni e servizi pubblici incompatibile con gli assetti
decentrati di cui al Titolo V, uso improprio della decretazione
d'urgenza - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione
della competenza legislativa e amministrativa regionale nelle
materie dei servizi pubblici e dell'organizzazione degli enti
locali, violazione del vincolo referendario e della sovranita'
popolare, esorbitanza dai limiti posti alla decretazione d'urgenza.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 4.
- Costituzione, artt. 1, 5, 75, 77, 114, 117, commi primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto, 118, commi primo e secondo, e 119.
(011C0685)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 30-11-2011)
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