N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 agosto 2011

Ordinanza del 22 agosto 2011 emessa dal Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Mancini Endrio ed altri. Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. (Associazione per delinquere) finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 473 cod. pen. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni) e all'art. 474 cod. pen. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Preclusione della sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con i principi di inviolabilita' della liberta' personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva. - Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38. - Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo. (011C0690) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 30-11-2011)

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