N. 321 SENTENZA 21 - 25 novembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Conferimento degli incarichi di direzione dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) - Riserva al solo personale medico, con conseguente esclusione del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo - Motivazione non implausibile sulla perdurante rilevanza delle questioni, gia' definite con ordinanza di restituzione atti per sopravvenuta modifica normativa. - Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, artt. 5, 11 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. - Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l); legge 18 febbraio 1999, n. 45, art. 2, comma 1. Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Conferimento degli incarichi di direzione delle sezioni dipartimentali dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) - Riserva al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico - Intrinseca irragionevolezza - Conseguente ingiustificata discriminazione del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura. - Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, artt. 5, 11 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. - Costituzione, art. 3 [art. 117, secondo comma, lett. l)]; legge 18 febbraio 1999, n. 45, art. 2, comma 1; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; d.m. 30 novembre 1990, n. 444, art. 6, comma 3. (011C0743) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 30-11-2011)

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