Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Conferimento degli
incarichi di direzione dei servizi per le tossicodipendenze (SERT)
- Riserva al solo personale medico, con conseguente esclusione del
personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale
di psicologo - Motivazione non implausibile sulla perdurante
rilevanza delle questioni, gia' definite con ordinanza di
restituzione atti per sopravvenuta modifica normativa.
- Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, artt. 5, 11 e
13, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14,
comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4.
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l); legge 18
febbraio 1999, n. 45, art. 2, comma 1.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Conferimento degli
incarichi di direzione delle sezioni dipartimentali dei servizi per
le tossicodipendenze (SERT) - Riserva al solo personale sanitario
appartenente al profilo professionale medico - Intrinseca
irragionevolezza - Conseguente ingiustificata discriminazione del
personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale
di psicologo - Illegittimita' costituzionale in parte qua -
Assorbimento dell'ulteriore censura.
- Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, artt. 5, 11 e
13, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14,
comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4.
- Costituzione, art. 3 [art. 117, secondo comma, lett. l)]; legge 18
febbraio 1999, n. 45, art. 2, comma 1; d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309; d.m. 30 novembre 1990, n. 444, art. 6, comma 3.
(011C0743)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 30-11-2011)
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