N. 323 SENTENZA 21 - 25 novembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale - Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, con asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Provincia di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, art. 27, comma 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); Statuto della Regione Trentino Alto-Adige, artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3. (011C0745) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 30-11-2011)

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