Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti passivi che versano
contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno
al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale
- Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia
pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel
corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali -
Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari,
con asserita violazione della competenza legislativa esclusiva
statale in materia di sistema tributario - Esclusione - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Provincia di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, art. 27,
comma 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); Statuto della
Regione Trentino Alto-Adige, artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis; d.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3.
(011C0745)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 30-11-2011)
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