N. 3
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 luglio 2011
Ordinanza del 21 luglio 2011 emessa dal Tribunale di Torino nel
procedimento di esecuzione nei confronti di D.M..
Processo penale - Esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione
del reato - Mancata previsione dell'ipotesi del mutamento
giurisprudenziale, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non
e' previsto dalla legge penale come reato - Denunciata violazione
del principio di legalita' materiale, comprensivo del diritto di
produzione legislativa e quello di derivazione giurisprudenziale,
enucleato dalla giurisprudenza della Corte EDU nell'ambito
dell'art. 7 CEDU, con incidenza sui principi affermati negli artt.
5 e 6 CEDU - Contrasto con il principio di retroattivita' della
normativa penale piu' favorevole - Disparita' di trattamento tra
imputati - Violazione dei principi a tutela della liberta'
personale - Violazione del principio della proporzionalita' della
pena.
- Codice di procedura penale, art. 673.
- Costituzione, artt. 3 (anche in relazione agli artt. 610, comma 2,
e 618 cod. proc. pen., all'art. 72 disp. att. cod. proc. pen. e
all'art. 65 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), 13, 25, 27,
comma terzo, e 117, primo comma, in relazione agli artt. 5, 6 e 7
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali.
(012C0005)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 1-2-2012)
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