N. 15 SENTENZA 23 - 26 gennaio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Assicurazione obbligatoria - Esercizio contemporaneo di varie attivita' autonome - Principio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria stabilita per l'attivita' prevalente - Previsione, con norma di interpretazione autentica ad efficacia retroattiva, che le attivita' per le quali opera il principio sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti iscritti in una delle corrispondenti gestioni INPS, con esclusione dei soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti e separata - Asserita violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza, del diritto di azione in giudizio, dell'integrita' delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria, del principio di parita' delle parti processuali, con violazione dei vincoli internazionali derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 12, comma 11. - Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 CEDU. (T-120015) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 1-2-2012)

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