Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Separazione giudiziale dei coniugi - Udienza
presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione -
Previsione che i coniugi debbano comparire personalmente con
l'assistenza del difensore - Asserita impossibilita' di esperire il
tentativo di conciliazione ove una parte non sia munita di
assistenza legale - Difetto di adeguata motivazione sull'oggetto -
Inosservanza dell'obbligo di interpretazione costituzionalmente
conforme - Uso improprio dell'incidente di costituzionalita' per
finalita' di avallo interpretativo - Evocazione apodittica dei
parametri - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. proc. civ., artt. 707, primo comma, 708, primo comma, come
sostituiti dall'art. 2, comma 3, lett. e-ter del d.l. 14 marzo
2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e art.
708, intero testo.
- Costituzione, artt. 3, 24, 29, 30, 31, 111.
(T-120026)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 22-2-2012)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.