N. 33
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 dicembre 2011
Ordinanza del 5 dicembre 2011 emessa dal Giudice di pace di Recco nel
procedimento civile promosso da Garibaldi Mario contro Morganti
Paolo.
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali -
Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie
elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 -
Configurazione dell'espletamento di esso come condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale - Dilatazione dei tempi del
processo oltre la soglia di tollerabilita' - Lesione del diritto di
azione e di difesa - Compromissione della ragionevole durata del
processo (tanto piu' in quanto la mediazione sia condizione di
procedibilita' di ogni singola domanda giudiziale proposta nel
corso del processo).
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali -
Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie
elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 -
Obbligo per le parti di pagare una somma non irrisoria di denaro ad
un organismo che potrebbe avere natura privata - Introduzione di un
onere economico per l'accesso alla tutela giurisdizionale diverso
da quelli consentiti dalla giurisprudenza costituzionale -
Disparita' di trattamento fra soggetti abbienti e meno abbienti -
Ingiustificato ostacolo all'esercizio del diritto di azione.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, in combinato
disposto con l'art. 16 del decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 18 ottobre 2010,
n. 180.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
In via subordinata: Procedimento civile - Disciplina della mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali - Procedimento di mediazione per le controversie nelle
materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010
- Obbligatorieta' anche rispetto al procedimento davanti al giudice
di pace - Irragionevole trattamento identico di situazioni diverse,
ostacolo all'esercizio dell'azione, dilatazione dei tempi
processuali ed aumento esponenziale dei costi.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(012C0068)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 14-3-2012)
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