N. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2011

Ordinanza del 5 dicembre 2011 emessa dal Giudice di pace di Recco nel procedimento civile promosso da Garibaldi Mario contro Morganti Paolo. Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 - Configurazione dell'espletamento di esso come condizione di procedibilita' della domanda giudiziale - Dilatazione dei tempi del processo oltre la soglia di tollerabilita' - Lesione del diritto di azione e di difesa - Compromissione della ragionevole durata del processo (tanto piu' in quanto la mediazione sia condizione di procedibilita' di ogni singola domanda giudiziale proposta nel corso del processo). - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5. - Costituzione, artt. 24 e 111. Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 - Obbligo per le parti di pagare una somma non irrisoria di denaro ad un organismo che potrebbe avere natura privata - Introduzione di un onere economico per l'accesso alla tutela giurisdizionale diverso da quelli consentiti dalla giurisprudenza costituzionale - Disparita' di trattamento fra soggetti abbienti e meno abbienti - Ingiustificato ostacolo all'esercizio del diritto di azione. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 18 ottobre 2010, n. 180. - Costituzione, artt. 3 e 24. In via subordinata: Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 - Obbligatorieta' anche rispetto al procedimento davanti al giudice di pace - Irragionevole trattamento identico di situazioni diverse, ostacolo all'esercizio dell'azione, dilatazione dei tempi processuali ed aumento esponenziale dei costi. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (012C0068) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 14-3-2012)

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