N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale - Contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuali o familiari, interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialita', interventi in materia di diritto allo studio, interventi di edilizia agevolata e di sostegno alle locazioni - Destinatari delle provvidenze: cittadini italiani e, purche' residenti da almeno ventiquattro mesi del territorio regionale, cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, soggetti titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, soggetti titolari dello status di rifugiato o di quello di protezione sussidiaria (questi ultimi esclusi dalle provvidenze in materia di abitazione) - Estensione dei suddetti benefici a favore di tutti gli stranieri extracomunitari muniti di permesso di soggiorno non inferiore a un anno purche' residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi - Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione in danno dei soggetti che non abbiano la residenza regionale temporalmente protratta richiesta - Disparita' di trattamento in danno di quei soggetti a cui e' richiesto l'ulteriore requisito della residenza nazionale da non meno di cinque anni - Eccedenza dalla competenza legislativa integrativa in materia di assistenza sociale spettante alla Regione autonoma - Eccedenza dai limiti della competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle Regioni ordinarie, da estendersi alla Regione autonoma in base alla clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 - Violazione del principio di uguaglianza, a causa della mancanza di ragionevole correlazione tra la condizione positiva di ammissibilita' al beneficio legata alla durata della residenza e gli altri particolari requisiti a presupposto di una provvidenza sociale consistenti in situazioni di bisogno e di disagio - Mancato rispetto delle direttrici poste dal legislatore statale (art. 41 del d.lgs n. 286/1998 e art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000) che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9. - Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. m), e quarto; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, primo comma, n. 2. (012C0063) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 21-3-2012)

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