N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale che abbiano presentato domanda di accreditamento istituzionale utilizzando l'apposita piattaforma applicativa informatica - Previsione che l'accreditamento stesso avviene mediante decreto commissariale di presa d'atto - Previsione, altresi', che la verifica dei requisiti per l'accreditamento avviene successivamente alla presa d'atto e deve essere completata entro il 31 dicembre 2012 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la legislazione statale di principio (d.lgs. n. 502/1992) che subordina la concessione dell'accreditamento alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente a tutela della sicurezza dei pazienti - Denunciato contrasto con l'art. 1, comma 796, lett. t), della legge n. 291/2006, in base al quale la procedura per il passaggio dal regime provvisorio a quello di accreditamento istituzionale definitivo avrebbe dovuto concludersi, per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali, entro il 31 dicembre 2010 - Dedotta violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela della salute. - Legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, art. 1, nella parte in cui modifica l'art. 1, commi 237-undecies e duodecies, della legge regionale n. 4/2011. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale - Previsione della procedura per l'accreditamento definitivo con indicazione dei termini di scadenza dei diversi adempimenti procedurali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del termine del 31 dicembre 2010 stabilito dalla normativa statale per l'accreditamento obbligatorio - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela della salute. - Legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, art. 1, nella parte in cui modifica l'art. 1, comma 237-sexdecies, della legge regionale n. 4/2011. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale - Previsione che il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e' autorizzato, con proprio provvedimento, a definire procedure autorizzative per l'aggiornamento e l'implantazione tecnologica delle apparecchiature, ivi comprese le nuove attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche - Previsione che le strutture gia' provvisoriamente accreditate di fisiochinesiterapia (FKT), in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi, nell'ambito del tetto di spesa gia' assegnato, possano presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia (art. 8-bis e ter, d.lgs. n. 502/1992), che prevede che la realizzazione di strutture socio-sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate al rilascio di apposite autorizzazioni e presuppongano il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi - Denunciato contrasto con la normativa statale (art. 8-quater, d.lgs. n. 502/1992), che stabilisce la possibilita' di passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo solo riguardo allo stesso tipo di attivita' previamente autorizzata - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela della salute. - Legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, art. 1, nella parte in cui modifica l'art. 1, comma 237-vicies, della legge regionale n. 4/2011. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Strutture sanitarie e socio-sanitarie operanti nell'ambito territoriale di comunita' montane - Prevista possibilita' di accreditamento istituzionale automatico sulla base del possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti per l'accreditamento richiesti dai soli regolamenti regionali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia (art. 8-quater, d.lgs. n. 502/1992) che subordina la concessione dell'accreditamento alla previa verifica del possesso dei relativi requisiti - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela della salute. - Legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, art. 1, nella parte in cui modifica l'art. 1, comma 237-vicies-ter, della legge regionale n. 4/2011. - Costituzione, art. 117, comma terzo. (012C0071) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 21-3-2012)

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