N. 28
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
22 febbraio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Strutture sanitarie
private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale
che abbiano presentato domanda di accreditamento istituzionale
utilizzando l'apposita piattaforma applicativa informatica -
Previsione che l'accreditamento stesso avviene mediante decreto
commissariale di presa d'atto - Previsione, altresi', che la
verifica dei requisiti per l'accreditamento avviene successivamente
alla presa d'atto e deve essere completata entro il 31 dicembre
2012 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la
legislazione statale di principio (d.lgs. n. 502/1992) che
subordina la concessione dell'accreditamento alla verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente a tutela
della sicurezza dei pazienti - Denunciato contrasto con l'art. 1,
comma 796, lett. t), della legge n. 291/2006, in base al quale la
procedura per il passaggio dal regime provvisorio a quello di
accreditamento istituzionale definitivo avrebbe dovuto concludersi,
per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali, entro il 31
dicembre 2010 - Dedotta violazione della sfera di competenza
statale in materia di tutela della salute.
- Legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, art. 1, nella
parte in cui modifica l'art. 1, commi 237-undecies e duodecies,
della legge regionale n. 4/2011.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania -
Strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di
specialistica ambulatoriale - Previsione della procedura per
l'accreditamento definitivo con indicazione dei termini di scadenza
dei diversi adempimenti procedurali - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione del termine del 31 dicembre 2010 stabilito
dalla normativa statale per l'accreditamento obbligatorio -
Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia
di tutela della salute.
- Legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, art. 1, nella
parte in cui modifica l'art. 1, comma 237-sexdecies, della legge
regionale n. 4/2011.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania -
Strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di
specialistica ambulatoriale - Previsione che il Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e'
autorizzato, con proprio provvedimento, a definire procedure
autorizzative per l'aggiornamento e l'implantazione tecnologica
delle apparecchiature, ivi comprese le nuove attivazioni di grandi
macchine diagnostiche e terapeutiche - Previsione che le strutture
gia' provvisoriamente accreditate di fisiochinesiterapia (FKT), in
possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi, nell'ambito
del tetto di spesa gia' assegnato, possano presentare domanda di
accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria - Ricorso
del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in
materia (art. 8-bis e ter, d.lgs. n. 502/1992), che prevede che la
realizzazione di strutture socio-sanitarie e l'esercizio di
attivita' sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate al rilascio
di apposite autorizzazioni e presuppongano il possesso di requisiti
minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi - Denunciato
contrasto con la normativa statale (art. 8-quater, d.lgs. n.
502/1992), che stabilisce la possibilita' di passaggio
dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo solo riguardo
allo stesso tipo di attivita' previamente autorizzata - Denunciata
violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela
della salute.
- Legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, art. 1, nella
parte in cui modifica l'art. 1, comma 237-vicies, della legge
regionale n. 4/2011.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania -
Strutture sanitarie e socio-sanitarie operanti nell'ambito
territoriale di comunita' montane - Prevista possibilita' di
accreditamento istituzionale automatico sulla base del possesso del
solo titolo autorizzativo e dei requisiti per l'accreditamento
richiesti dai soli regolamenti regionali - Ricorso del Governo -
Denunciato contrasto con la normativa statale in materia (art.
8-quater, d.lgs. n. 502/1992) che subordina la concessione
dell'accreditamento alla previa verifica del possesso dei relativi
requisiti - Denunciata violazione della sfera di competenza statale
in materia di tutela della salute.
- Legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, art. 1, nella
parte in cui modifica l'art. 1, comma 237-vicies-ter, della legge
regionale n. 4/2011.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
(012C0071)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 21-3-2012)
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