N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 (della Regione Veneto) . Assistenza e solidarieta' sociale - Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) - Modalita' di determinazione e campi di applicazione - Revisione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Riassegnazione dei conseguenti risparmi "statali" al Ministero del lavoro per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con le Regioni - Delegificazione "spuria" della normativa primaria in vigore - Eccesso di potere legislativo - Irragionevolezza - Incidenza sulle competenze regionali concorrenti e residuali. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 5. - Costituzione, artt. 3, 117, commi terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, 119 e 120; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2. Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Previsione che il Consiglio provinciale sia composto da non piu' di dieci membri, eletti dagli organi elettivi comunali (secondo le modalita' stabilite entro il 31 dicembre 2012 con legge dello Stato) - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata trasformazione della Provincia da ente politico direttamente rappresentativo di una comunita' territoriale in ente di secondo grado - Mancata utilizzazione del procedimento di revisione costituzionale - Incidenza sul carattere immediatamente democratico dell'ente territoriale, richiesto dal principio autonomista - Alterazione del sistema delle autonomie territoriali - Menomazione del potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza, secondo i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 16. - Costituzione, artt. 1, 5, 114, (118, commi primo e secondo,) e 138; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - "Commissariamento", fino al 31 marzo 2013, delle Provincie i cui organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 - Eliminazione dell'elezione diretta popolare per i suddetti organi provinciali e per quelli in scadenza dopo il 31 dicembre 2012 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza del rinvio alla disciplina dettata dall'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in rapporto a dinamiche patologiche dell'ente territoriale - Incidenza sul carattere immediatamente democratico dell'ente Provincia - Menomazione delle competenze regionali - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 20. - Costituzione, artt. 1, 3, 5 e 114; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Soppressione della Giunta provinciale e identificazione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia come organi di governo dell'ente Provincia - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata menomazione della capacita' di azione e di esecuzione delle Province - Alterazione dell'assetto storico degli enti territoriali e del sistema ordinamentale organicamente disegnato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 - Irragionevolezza - Ricaduta diretta sulla sfera di competenza regionale - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 15. - Costituzione, artt. 3, 5 e 114; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 1, comma 4; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Previsione che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale fra i suoi componenti (secondo le modalita' stabilite entro il 31 dicembre 2012 con legge dello Stato) - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata illegittimita' derivata, conseguente all'illegittimita' delle modalita' di costituzione del Consiglio provinciale chiamato ad effettuare l'elezione - Irragionevolezza - Ricaduta diretta sulla sfera di competenza regionale - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 17. - Costituzione, artt. 3, 5 e 114; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Attribuzione alla Provincia esclusivamente delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata sovraordinazione ingiustificata delle Province rispetto ai Comuni - Contrasto con il riconoscimento costituzionale alle Province di funzioni amministrative (fondamentali e proprie) - Compressione della possibilita' per le Regioni di declinare, nelle materie di propria competenza legislativa, i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione in relazione alle funzioni amministrative - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 14. - Costituzione, art. 118, commi primo e secondo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Obbligo di trasferimento con legge statale o regionale ai Comuni delle funzioni provinciali diverse da quelle di indirizzo e coordinamento, ovvero acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza - Intervento sostitutivo del legislatore statale in caso di mancato trasferimento da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata compressione della possibilita' per le Regioni di declinare, nelle materie di propria competenza legislativa, i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione in relazione alle funzioni amministrative - Attribuzione di potere sostitutivo allo Stato in difetto dei necessari presupposti ed in termini irragionevoli - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 18. - Costituzione, artt. 118, commi primo e secondo, e 120; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Obbligo dello Stato e delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province ai Comuni o alla Regione stessa - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata illegittimita' derivata, in conseguenza dell'illegittimo svuotamento delle funzioni provinciali - Contrasto con l'autonomia finanziaria delle Province e delle Regioni - Incompatibilita' con il quadro finanziario disegnato dalla Costituzione e dalla legislazione attuativa - Imposizione del ritorno ad un sistema di finanza di trasferimento, meramente derivata - Inidoneita' dell'intervento rispetto alla finalita' di risparmio - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 19. - Costituzione, art. 119; legge 5 maggio 2009, n. 42; d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Dismissioni immobiliari - Valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione dei beni immobili pubblici di proprieta' di Comuni, Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato ed enti vigilati da essi - Attribuzione all'Agenzia del demanio del compito di promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, di avviare la verifica di fattibilita' delle iniziative, di partecipare alle iniziative societarie "in qualita' di soggetto finanziatore" anche quando non siano apportati beni statali, nonche' di selezionare gli eventuali soggetti privati partecipanti ed i soggetti specializzati dei quali avvalersi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata attribuzione allo Stato di un ruolo primario e condizionante nella gestione dei beni immobili pubblici delle Regioni - Violazione dell'autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria ad esse spettante nella gestione e valorizzazione del proprio patrimonio. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 27, comma 1, aggiuntivo dell'art. 33-bis, commi 1, 2 e 3, al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. - Costituzione, artt. 118 e 119; d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Dismissioni immobiliari - Immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto da ciascuna Regione, Comune ed altro ente locale - Classificazione come patrimonio disponibile - Determinazione delle rispettive destinazioni d'uso urbanistiche con la delibera di approvazione del piano da parte del Consiglio comunale - Imposizione alle Regioni di un termine di sessanta giorni per disciplinare l'eventuale equivalenza di tale delibera quale variante allo strumento urbanistico generale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della potesta' legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio - Insufficienza del termine entro cui ne e' consentito l'esercizio, carattere dettagliato della disciplina statale, inappropriato rinvio al silenzio assenso di cui all'art. 25, comma secondo, della legge n. 47 del 1985 - Richiamo alla sentenza n. 340 del 2009 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 27, comma 1, aggiuntivo dell'art. 33-bis, comma 7, al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, a sua volta sostitutivo dei commi 1 e 2 dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Dismissioni immobiliari - Processo di valorizzazione degli immobili pubblici - Previsione e disciplina dei "programmi unitari di valorizzazione territoriale" e degli accordi di programma, promossi dal Presidente della Giunta regionale o dall'Organo di governo preposto - Termini per l'attivazione e la conclusione delle procedure - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria spettante alle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione del proprio patrimonio. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 27, comma 2, aggiuntivo dell'art. 3-ter al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118, commi primo e secondo, e 119, ultimo comma. Commercio - Liberalizzazioni - Attivita' commerciali e attivita' di somministrazione di alimenti e bevande - Esenzione totale e generalizzata dal rispetto dei limiti relativi agli orari di apertura e chiusura, nonche' dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva e della mezza giornata infrasettimanale - Conseguente abrogazione per incompatibilita' della disciplina statale e regionale sugli orari di vendita degli esercizi commerciali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata non riconducibilita' della liberalizzazione totale ai principi e vincoli posti dal diritto dell'Unione europea (in particolare, in ordine alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione di servizi e alla disciplina della concorrenza) - Esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Invasione della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Preclusione dell'esercizio dell'autonomia amministrativa regionale nella medesima materia - Difetto di proporzionalita' e adeguatezza della liberalizzazione totale rispetto all'obiettivo perseguito e alla pluralita' di valori coinvolti - Ricadute negative in particolare sugli esercizi che somministrano alimenti e bevande - Richiami alla giurisprudenza comunitaria, costituzionale, ordinaria e amministrativa - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 1, modificativo dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, artt. 114, 117, commi primo [secondo, lett. e) edm)] e quarto, e 118; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 34, 49, 56 ss., da 101 a 109; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006; risoluzione 2010/2109(INI) del Parlamento europeo, approvata il 5 luglio 2011. Concorrenza - Poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato - Adozione di parere motivato sugli atti amministrativi generali, sui regolamenti e sui provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica ritenuti lesivi delle norme a tutela della concorrenza e del mercato - Legittimazione ad agire in giudizio, col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in caso di mancata conformazione dell'amministrazione al parere nei sessanta giorni successivi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata istituzione di un nuovo e generalizzato controllo di legittimita' sugli atti regolamentari ed amministrativi regionali da parte di una Autorita' statale - Surrettizia introduzione della figura del pubblico ministero nel processo amministrativo (non essendo l'azione dell'Autorita' collegata alla titolarita' di una posizione giuridica sostanziale lesa dal potere amministrativo) - Irragionevolezza sotto piu' profili - Lesione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di leale collaborazione - Menomazione della potesta' regolamentare e amministrativa costituzionalmente garantita alle Regioni. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 35 [aggiuntivo dell'art. 21-bis alla legge 10 ottobre 1990, n. 287]. - Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, comma sesto, 118, commi primo e secondo, e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Opere pubbliche - Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute - Modalita' di redazione dell'elenco, modalita' di formazione della graduatoria, criteri di adattabilita' delle opere ai fini del loro riutilizzo e criteri che indicano le ulteriori destinazioni cui ogni singola opera puo' essere adibita - Determinazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio regolamento - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata possibilita' che nell'elenco debbano essere inserite anche opere pubbliche afferenti a materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni - Omessa previsione dello strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei suddetti criteri di adattabilita' e modalita' di redazione - Violazione del principio di leale collaborazione - Esorbitanza delle previsioni censurate sia dalla competenza statale esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico ed informatico", sia dalla potesta' concorrente in materia di "coordinamento della finanza pubblica". - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 44-bis. - Costituzione, artt. 117 (commi secondo, lett. r), terzo e sesto), 118 e 120. Opere pubbliche - Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute - Articolazione a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata invasione della sfera di autonomia concernente l'organizzazione regionale. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 44-bis, comma 4. - Costituzione, artt. 97 e 117 (comma quarto). (012C0072) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 21-3-2012)

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