Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente -
Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale
dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Eccepiti
difetto di motivazione sulla rilevanza, vizio di contraddittorieta'
intrinseca e difetto di motivazione, nonche' omessa sperimentazione
della possibilita' di pervenire ad una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma - Reiezione.
- - D.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito nella legge 26 febbraio
2011, n. 10), art. 2, comma 61.
- - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all'art.6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali (CEDU), (Cost., artt. 23, 24, 41, 47,
101, 102, 104 e 111).
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente -
Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale
dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Esistenza
di un consolidato indirizzo giurisprudenziale maggioritario,
confermato dalla sentenza della Cassazione, a sezioni unite, n.
24418 del 2010, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di
estinzione del rapporto di conto corrente - Sopravvenienza
normativa, autoqualificatasi di interpretazione autentica dell'art.
2935 del codice civile, che fa decorrere la prescrizione dal giorno
dell'annotazione in conto - Insussistenza delle condizioni che
consentono l'adozione di norme retroattive e di interpretazione
autentica - Lesione dei principi generali di eguaglianza e
ragionevolezza - Violazione del principio dell'equo processo e del
principio di preminenza del diritto, quali limiti alla introduzione
di leggi retroattive in materia civile, nel significato loro
attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- - D.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito nella legge 26 febbraio
2011, n. 10), art. 2, comma 61, prima parte.
- - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all'art.6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali (CEDU), (Cost., artt. 23, 24, 41, 47,
101, 102, 104 e 111).
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente -
Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale
dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Norma di
interpretazione autentica che fa decorrere la prescrizione dal
giorno dell'annotazione in conto - Preclusione all'azione di
ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto censurato - Stretta
connessione della disposizione preclusiva alla precedente, della
quale segue la sorte - Illegittimita' costituzionale.
- - D.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito nella legge 26 febbraio
2011, n. 10), art. 2, comma 61, seconda parte.
- - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all'art.6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali (CEDU), (Cost., artt. 23, 24, 41, 47,
101, 102, 104 e 111).
(T-120078)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 11-4-2012)
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