N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni concernenti il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalla competenza legislativa regionale nella materia concorrente della previdenza complementare e integrativa - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Mancata considerazione delle inderogabili e urgenti esigenze di contenimento della spesa pensionistica conseguenti agli impegni internazionali presi. - Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. o), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni concernenti il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale - Prevista erogazione da parte della Regione di un contributo annuale al Fondo fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del sistema contributivo di cui alla legge impugnata - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei principi della vigente normativa contabile secondo cui, in attuazione del dettato costituzionale, ogni legge comportante nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente le previsioni di spesa per ciascun anno, nonche' la puntuale copertura degli oneri. - Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, art. 4, comma 2. - Costituzione, art. 81, comma quarto; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 17. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni concernenti il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale - Possibilita', all'atto del collocamento in quiescenza, di liquidazione in forma di capitale delle prestazioni pensionistiche integrative - Ricorso del Governo - Denunciata applicazione di un piu' favorevole regime di imposizione fiscale suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate fiscali - Contrasto con la norma statale secondo cui le prestazioni pensionistiche integrative possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, art. 7, comma 5. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; legge 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 3. (012C0114) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 26-4-2012)

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