N. 51
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
5 marzo 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 marzo 2012 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni
concernenti il Fondo per l'integrazione del trattamento di
quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente
dell'Amministrazione regionale - Ricorso del Governo - Denunciata
eccedenza dalla competenza legislativa regionale nella materia
concorrente della previdenza complementare e integrativa -
Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di previdenza sociale - Mancata considerazione delle
inderogabili e urgenti esigenze di contenimento della spesa
pensionistica conseguenti agli impegni internazionali presi.
- Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. o), e terzo; legge
costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni
concernenti il Fondo per l'integrazione del trattamento di
quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente
dell'Amministrazione regionale - Prevista erogazione da parte della
Regione di un contributo annuale al Fondo fino al raggiungimento
dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del
sistema contributivo di cui alla legge impugnata - Ricorso del
Governo - Denunciata inosservanza dei principi della vigente
normativa contabile secondo cui, in attuazione del dettato
costituzionale, ogni legge comportante nuovi o maggiori oneri deve
indicare espressamente le previsioni di spesa per ciascun anno,
nonche' la puntuale copertura degli oneri.
- Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, art. 4, comma
2.
- Costituzione, art. 81, comma quarto; legge 31 dicembre 2009, n.
196, art. 17.
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni
concernenti il Fondo per l'integrazione del trattamento di
quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente
dell'Amministrazione regionale - Possibilita', all'atto del
collocamento in quiescenza, di liquidazione in forma di capitale
delle prestazioni pensionistiche integrative - Ricorso del Governo
- Denunciata applicazione di un piu' favorevole regime di
imposizione fiscale suscettibile di determinare effetti negativi
per la finanza pubblica in termini di minori entrate fiscali -
Contrasto con la norma statale secondo cui le prestazioni
pensionistiche integrative possono essere erogate in capitale fino
ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato -
Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di sistema tributario e contabile - Violazione della
competenza legislativa statale nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica.
- Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, art. 7, comma
5.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; legge 5
dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 3.
(012C0114)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 26-4-2012)
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