N. 96 SENTENZA 4 - 18 aprile 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita' agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Eccezione della Regione Umbria - Genericita' delle censure formulate dal rimettente - Reiezione. - Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma. Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita' agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Eccezioni della Regione Umbria e della Comunita' montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte - Asserita inefficacia di una eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma regionale, per l'omessa censura dell'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 (Disciplina dell'agriturismo), espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio - Diversita' del contenuto prescrittivo delle due norme - Reiezione. - Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma. Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita' agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Eccezione della Regione Umbria - Non coincidenza tra le censure svolte dalla parte e quelle prospettate dal rimettente - Asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Reiezione. - Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23. Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita' agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Asserita irragionevolezza del limite cronologico - Insussistenza - Attuazione di principio fondamentale nella materia "governo del territorio", volto a promuovere l'attivita' agriturista e nel contempo a prevenire il moltiplicarsi di attivita' puramente turistiche - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3. - Costituzione, art. 3; legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 3, comma 1. Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita' agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Asserita lesione del principio di liberta' dell'iniziativa economica - Insussistenza - Limiti volti a preservare razionalmente il territorio, non impeditivi dell'avvio di nuove iniziative o della concorrenza tra imprenditori - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3. - Costituzione, art. 41, primo comma; legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 3, comma 1. Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita' agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Ipotizzati effetti futuri di spopolamento e abbandono del territorio - Insussistenza - Attualita' e concretezza dell'interesse primario della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3. - Costituzione, art. 9, secondo comma; legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 3, comma 1. (T-120096) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 26-4-2012)

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