Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita'
agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare
soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in
vigore della legge - Eccezione della Regione Umbria - Genericita'
delle censure formulate dal rimettente - Reiezione.
- Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita'
agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare
soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in
vigore della legge - Eccezioni della Regione Umbria e della
Comunita' montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte - Asserita
inefficacia di una eventuale declaratoria di illegittimita'
costituzionale della norma regionale, per l'omessa censura
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 (Disciplina
dell'agriturismo), espressione di un principio fondamentale della
materia del governo del territorio - Diversita' del contenuto
prescrittivo delle due norme - Reiezione.
- Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita'
agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare
soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in
vigore della legge - Eccezione della Regione Umbria - Non
coincidenza tra le censure svolte dalla parte e quelle prospettate
dal rimettente - Asserita violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Reiezione.
- Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma; legge
11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita'
agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare
soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in
vigore della legge - Asserita irragionevolezza del limite
cronologico - Insussistenza - Attuazione di principio fondamentale
nella materia "governo del territorio", volto a promuovere
l'attivita' agriturista e nel contempo a prevenire il moltiplicarsi
di attivita' puramente turistiche - Non fondatezza delle questioni.
- Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 3; legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 3, comma
1.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita'
agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare
soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in
vigore della legge - Asserita lesione del principio di liberta'
dell'iniziativa economica - Insussistenza - Limiti volti a
preservare razionalmente il territorio, non impeditivi dell'avvio
di nuove iniziative o della concorrenza tra imprenditori - Non
fondatezza delle questioni.
- Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 41, primo comma; legge 20 febbraio 2006, n. 96,
art. 3, comma 1.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attivita'
agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilita' di utilizzare
soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in
vigore della legge - Ipotizzati effetti futuri di spopolamento e
abbandono del territorio - Insussistenza - Attualita' e concretezza
dell'interesse primario della tutela del paesaggio - Non fondatezza
delle questioni.
- Legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28, art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 9, secondo comma; legge 20 febbraio 2006, n. 96,
art. 3, comma 1.
(T-120096)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 26-4-2012)
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