N. 110 SENTENZA 18 aprile - 3 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari - Reato di associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (contraffazione di prodotti protetti da marchio registrato) - Soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza - Applicazione della disciplina delle misure cautelari stabilita per i reati di mafia, basata sulla presunzione assoluta, anziche' relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere - Irragionevole equiparazione ai reati di mafia - Lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Introduzione anche per la fattispecie criminosa in esame del criterio del "minore sacrificio necessario", gia' applicato nelle parziali declaratorie di illegittimita' costituzionale della norma impugnata - Illegittimita' costituzionale parziale. - Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, secondo periodo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38. - Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma. (T-120110) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 9-5-2012)

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