N. 111 SENTENZA 18 aprile - 3 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona da sinistro stradale - Proponibilita' subordinata al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore e all'osservanza delle modalita' e dei contenuti previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private - Lamentato svantaggio per il danneggiato, in quanto gravato da un maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che nella previgente normativa gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti - Asserita violazione dei principi contenuti nella legge di delegazione, contrasto con i canoni dell'equo processo e della effettivita' della tutela giurisdizionale di cui alla CEDU, violazione del diritto di azione e di difesa nel giudizio a tutela del diritto alla salute, disparita' di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Procedimento civile - Domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona da sinistro stradale - Proponibilita' subordinata al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore e all'osservanza delle modalita' e dei contenuti previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private - Lamentato svantaggio per il danneggiato, in quanto gravato da un maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che nella previgente normativa gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti - Asserito contrasto con i canoni dell'equo processo e della effettivita' della tutela giurisdizionale di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Carenza di motivazione sulla non diretta applicabilita' della norma europea - Inammissibilita' della questione. - D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, comma 1. - Carta di Nizza, art. 47, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007. (T-120111) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 9-5-2012)

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