Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Processo costituzionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento
- Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in
cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via
eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo
deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine
perentorio per la costituzione in giudizio - Eccepita
inammissibilita' del ricorso per tardivita' - Esistenza di una
prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento
circa la non perentorieta' del termine di deposito per la ratifica
- Errore scusabile - Reiezione dell'eccezione.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, comma 4, 32 e 35; statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 54, numero 7), 97 e 98.
-
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una
addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da
versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi
nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ius superveniens che
non comporta la cessazione della materia del contendere -
Estensione della questione alla nuova formulazione della
disposizione censurata.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111), art. 23, comma 21, modificato dall'art. 16, comma 1, del
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre
2011, n. 214.
-
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una
addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da
versarsi interamente al bilancio dello Stato a copertura di taluni
interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione
finanziaria - Carenza delle condizioni previste dalle norme di
attuazione dello statuto per l'attribuzione integrale allo Stato -
Conseguente necessita' di applicare la disposizione statutaria che
riserva alla Provincia "i nove decimi di tutte le altre entrate
tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate,
inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
spettanza regionale o di altri enti pubblici" - Attribuzione alla
Provincia autonoma di Trento dei nove decimi del gettito -
Illegittimita' costituzionale parziale - Estensione alla Provincia
autonoma di Bolzano.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111), art. 23, comma 21, nel testo originario e in quello
modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 75, comma 1, alinea
e lett. g); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 9.
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una
addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da
versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi
nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Questione,
prioritariamente prospettata, volta a riservare alla Provincia
ricorrente l'intera maggiorazione addizionale - Asserita violazione
della disposizione statutaria secondo cui le tasse automobilistiche
istituite con legge provinciale costituiscono tributo proprio
provinciale -Presupposto interpretativo errato - Questione non
fondata, assorbita nella pronuncia di illegittimita'
costituzionale.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111), art. 23, comma 21, modificato dall'art. 16, comma 1, del
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre
2011, n. 214.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 73; Costituzione,
art. 117, secondo comma, lett. e).
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una
addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da
versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi
nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita realizzazione
di una finalita' di riequilibrio della finanza pubblica, senza la
previa adozione delle specifiche modalita' previste dallo statuto
in applicazione del principio di leale collaborazione - Questione
assorbita nella pronuncia di illegittimita' costituzionale.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111), art. 23, comma 21, modificato dall'art. 16, comma 1, del
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre
2011, n. 214.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 79.
(T-120142)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-2012)
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