N. 142 SENTENZA 23 maggio - 6 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Processo costituzionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Eccepita inammissibilita' del ricorso per tardivita' - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorieta' del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Reiezione dell'eccezione. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, comma 4, 32 e 35; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 54, numero 7), 97 e 98. - Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ius superveniens che non comporta la cessazione della materia del contendere - Estensione della questione alla nuova formulazione della disposizione censurata. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 23, comma 21, modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi interamente al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Carenza delle condizioni previste dalle norme di attuazione dello statuto per l'attribuzione integrale allo Stato - Conseguente necessita' di applicare la disposizione statutaria che riserva alla Provincia "i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici" - Attribuzione alla Provincia autonoma di Trento dei nove decimi del gettito - Illegittimita' costituzionale parziale - Estensione alla Provincia autonoma di Bolzano. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 23, comma 21, nel testo originario e in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 75, comma 1, alinea e lett. g); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 9. Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Questione, prioritariamente prospettata, volta a riservare alla Provincia ricorrente l'intera maggiorazione addizionale - Asserita violazione della disposizione statutaria secondo cui le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributo proprio provinciale -Presupposto interpretativo errato - Questione non fondata, assorbita nella pronuncia di illegittimita' costituzionale. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 23, comma 21, modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 73; Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e). Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita realizzazione di una finalita' di riequilibrio della finanza pubblica, senza la previa adozione delle specifiche modalita' previste dallo statuto in applicazione del principio di leale collaborazione - Questione assorbita nella pronuncia di illegittimita' costituzionale. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 23, comma 21, modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 79. (T-120142) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-2012)

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