N. 147 SENTENZA 4 - 7 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Istruzione - Obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente - Definizione della soglia numerica di 1000 alunni (o di 500 in relazione a specificita' geografiche) che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l'autonomia - Norma che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione e gia' di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente la riforma del titolo V - Intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera affidata alla competenza regionale - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) art. 19, comma 4. - Costituzione, art. 117, terzo comma (artt. 117, sesto comma, 118, 119 e 120; statuto della Regione sicilana, artt. 14, lett. r), 17, lett. d), e 20; d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, artt. 1 e 6). Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unita' (o 400 in relazione a specificita' geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria, della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Ius superveniens avente sostanziale identita' di contenuto precettivo - Applicazione del principio di effettivita' della tutela costituzionale nei giudizi in via principale - Trasferimento della questione sulla nuova disposizione. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) art. 19, comma 5, modificato dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183. - Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unita' (o 400 in relazione a specificita' geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria, della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Asserita lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente dell'istruzione - Insussistenza - Disposizione incidente sulla assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali, espressione della competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) art. 19, comma 5, modificato dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183. - Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120. (T-120147) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-2012)

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