Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Istruzione - Obbligatoria ed immediata costituzione di istituti
comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e
conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite
separatamente - Definizione della soglia numerica di 1000 alunni (o
di 500 in relazione a specificita' geografiche) che gli istituti
comprensivi devono raggiungere per acquisire l'autonomia - Norma
che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti,
riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione
e gia' di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente
la riforma del titolo V - Intervento di dettaglio, da parte dello
Stato, in una sfera affidata alla competenza regionale -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111) art. 19, comma 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (artt. 117, sesto comma, 118,
119 e 120; statuto della Regione sicilana, artt. 14, lett. r), 17,
lett. d), e 20; d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, artt. 1 e 6).
Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome costituite con un
numero di alunni inferiore a 600 unita' (o 400 in relazione a
specificita' geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in
reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni
autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria,
della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Ius superveniens
avente sostanziale identita' di contenuto precettivo - Applicazione
del principio di effettivita' della tutela costituzionale nei
giudizi in via principale - Trasferimento della questione sulla
nuova disposizione.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111) art. 19, comma 5, modificato dall'art. 4, comma 69, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
-
Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome costituite con un
numero di alunni inferiore a 600 unita' (o 400 in relazione a
specificita' geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in
reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni
autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria,
della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Asserita lesione
della competenza legislativa regionale nella materia concorrente
dell'istruzione - Insussistenza - Disposizione incidente sulla
assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali,
espressione della competenza esclusiva statale - Non fondatezza
della questione.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111) art. 19, comma 5, modificato dall'art. 4, comma 69, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120.
(T-120147)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-2012)
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