Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto
di stabilita' interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta,
Liguria, Emilia-Romagna, Puglia - Norme contenute in un decreto
legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni
della legge di conversione - Eccepita tardivita' dei ricorsi -
Reiezione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32.
-
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto
di stabilita' interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta,
Liguria, Emilia-Romagna, Puglia - Difesa dello Stato - Asserita
necessita' di far fronte a difficolta' economiche del Paese di tale
gravita' da mettere a repentaglio la stessa salus rei publicae e da
consentire una deroga temporanea alle regole costituzionali di
distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni - Esclusione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32.
- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 10, 11, 41 - 47, 52, 53, 54, 118, 119
e 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto
di stabilita' interno - Concorso delle Regioni alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 in
termini di fabbisogno e indebitamento netto nella misura di 4.000
milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dal 2012 - Riduzione delle risorse statali spettanti alle
Regioni nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di
4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Ricorso della
Regione Liguria - Asserita lesione delle prerogative regionali in
materia finanziaria - Insussistenza - Disposizioni costituenti
espressione della competenza statale a determinare i principi in
materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza
della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Patto
di stabilita' interno - Obbligo di riduzione della spesa per il
personale e relativa sanzione del blocco delle assunzioni - Ricorso
della Regione Liguria - Asserita violazione dei principi di
ragionevolezza e di buona amministrazione - Asserita lesione
dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, e del
principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione
costituente espressione della competenza statale a determinare i
principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non
fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Patto di stabilita' interno - Divieto
assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale
e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad
assunzioni di personale, possibilita' per i restanti enti di
procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della
Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Ius superveniens che non
ha modificato la sostanza normativa del comma censurato -
Trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, comma 9 ( che ha novellato l'art. 76, comma 7, del
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008,
n. 133) modificato dall'art. 4-ter, comma 10, del d.l. 2 marzo
2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
-
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Patto di stabilita' interno - Divieto
assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale
e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad
assunzioni di personale, possibilita' per i restanti enti di
procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della
Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita lesione
dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale -
Insussistenza - Disposizione costituente espressione della
competenza statale a determinare i principi in materia di
coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della
questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, comma 9 ( che ha novellato l'art. 76, comma 7, del
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008,
n. 133) da ultimo modificato dall'art. 4-ter, comma 10, del d.l. 2
marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e
119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Patto di stabilita' interno - Regioni
che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009 - Obbligo
imposto alla Giunta o al Consiglio di annullare gli atti adottati
durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle
elezioni regionali, con i quali e' stata assunta la decisione di
violare il patto di stabilita' interno - Revoca di diritto di tutti
gli incarichi e contratti di lavoro, con esclusione di indennizzo -
Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione dell'autonomia
organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza -
Disposizione costituente espressione della competenza statale a
determinare i principi in materia di coordinamento della finanza
pubblica - Non fondatezza delle questioni.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, commi 19, 20 e 21.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Patto di stabilita' interno -
Riconoscimento della qualifica di "funzioni fondamentali dei
comuni" alle funzioni amministrative indicate nell'art. 21, comma
3, della legge n. 42 del 2009 - Ricorso della Regione Puglia -
Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative
regionali - Erroneita' del presupposto interpretativo - Non
fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, comma 27.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, e
118, secondo comma.
Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica - Patto di stabilita' interno - Divieto ai Comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire societa', e
obbligo di liquidare le partecipazioni gia' detenute entro il 31
dicembre 2011 - Limitazione del numero delle societa' partecipabili
per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti -
Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle
modalita' attuative - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria
- Ius superveniens che non ha modificato la sostanza normativa del
comma censurato - Trasferimento della questione sulla normativa
sopravvenuta.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, comma 32.
-
Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica - Patto di stabilita' interno - Divieto ai Comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire societa', e
obbligo di liquidare le partecipazioni gia' detenute entro il 31
dicembre 2011 - Limitazione del numero delle societa' partecipabili
per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Ricorsi
delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Asserita violazione delle
competenze legislative e finanziarie regionali - Insussistenza -
Disposizioni costituenti espressione della competenza statale
esclusiva in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della
questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, comma 32.
- Costituzione, artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett.
g), terzo e quarto, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta,
artt. 2 e 3, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica - Patto di stabilita' interno - Disposizioni in materia
di partecipazioni pubbliche dei Comuni - Previsione di decreto
ministeriale per la determinazione delle modalita' attuative -
Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Sopravvenuta
abrogazione della disposizione censurata - Mancata applicazione nel
periodo di vigenza - Cessazione della materia del contendere.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122) art. 14, comma 32, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett.
g), terzo e quarto, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta,
artt. 2 e 3, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
(T-120148)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-2012)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.