N. 150 ORDINANZA 22 maggio - 7 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Sopravvenienza della sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione della Corte EDU - Necessita' di un rinnovato esame dei termini della questione in presenza di una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, limitatamente all'inciso "in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3", e 12, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3, 29, 31, 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU. Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Ordinanza dibattimentale - Interventi del WARM (World Association of Reproductive Medicine), del Movimento per la vita italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia (M.P.V.), dell'Associazione Luca Coscioni, per la liberta' di ricerca scientifica, dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'Associazione Cerco un bimbo, dell'Associazione Liberididecidere e di S.B. ed F.B. - Inammissibilita' degli interventi. - - (T-120150) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-2012)

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