Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo -
Sopravvenienza della sentenza della Grande Camera del 3 novembre
2011, S.H. e altri c. Austria, in ordine all'interpretazione
accolta dalla sentenza della Prima Sezione della Corte EDU -
Necessita' di un rinnovato esame dei termini della questione in
presenza di una modificazione della norma costituzionale invocata
come parametro di giudizio ovvero della disposizione che integra il
parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo
subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la
disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici
rimettenti.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3,
limitatamente all'inciso "in violazione del divieto di cui all'art.
4, comma 3", e 12, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 29, 31, 117, primo comma, in relazione
agli artt. 8 e 14 della CEDU.
Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo -
Ordinanza dibattimentale - Interventi del WARM (World Association
of Reproductive Medicine), del Movimento per la vita italiano,
Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla
vita d'Italia (M.P.V.), dell'Associazione Luca Coscioni, per la
liberta' di ricerca scientifica, dell'Associazione Amica Cicogna
Onlus, dell'Associazione Cerco un bimbo, dell'Associazione
Liberididecidere e di S.B. ed F.B. - Inammissibilita' degli
interventi.
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(T-120150)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-2012)
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