Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina
sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in
luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia
statale che regionale - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta,
Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia - Norme contenute in un
decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le
disposizioni della legge di conversione - Eccepita tardivita' dei
ricorsi - Reiezione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter.
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Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina
sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in
luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia
statale che regionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta -
Asserita violazione delle competenze regionali residuali nelle
materie dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Asserita
violazione delle competenze regionali statutarie nelle materie
artigianato e industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio
- Asserita violazione della competenza legislativa statutaria di
integrazione e attuazione nella materia industria e commercio -
Asserita violazione della competenza regionale in materia
urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza
turistica - Asserita violazione, in subordine, del principio di
leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della
disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 49, comma 4-ter.
- Costituzione, art. 117, quarto comma, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto
della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. g), p) e
q), e 3, primo comma, lett. a).
Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina
sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in
luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia
statale che regionale - Ricorso della Regione Toscana - Asserita
violazione della competenza legislativa regionale nella materia del
governo del territorio - Asserita violazione delle attribuzioni del
Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale
collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina
alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali - Non fondatezza delle questioni.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 121, secondo comma.
Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina
sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in
luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia
statale che regionale - Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia
Romagna - Asserita violazione delle competenze regionali residuali
in materia di commercio, artigianato e turismo e attivita'
produttive in genere - Asserita violazione dei poteri di controllo
delle amministrazioni locali rimesse all'autonomia degli enti
locali, nonche' delle funzioni amministrative dei Comuni - Asserita
violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', e del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione -
Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle
materie concorrenti del governo del territorio e della tutela della
salute, e delle materie residuali dell'ordinamento degli uffici
regionali, artigianato, turismo, commercio - Asserita violazione
delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione
del principio di leale collaborazione - Insussistenza -
Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale
in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza
delle questioni.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, commi terzo e
quarto, 118, primo comma.
Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina
sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in
luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia
statale che regionale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita
inconferenza delle autoqualificazioni che riconducono la normativa
alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza e in materia di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Asserita
violazione della competenza legislativa regionale nella materia del
governo del territorio - Asserita violazione delle attribuzioni del
Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale
collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina
alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali - Non fondatezza delle questioni.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e) ed m), e terzo.
Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina
sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in
luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia
statale che regionale - Ricorso della Regione Emilia Romagna -
Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella
materia del governo del territorio - Asserita violazione dei
principi di ragionevolezza e proporzionalita', e del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita lesione
del principio della tutela del paesaggio - Asserita interferenza
nei poteri di controllo di Comuni e Regioni sull'attivita' edilizia
- Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza
esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
- Non fondatezza delle questioni.
- D.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011,
n. 106), art. 5, commi 1, lett. b), e 2, lett. b) e c).
- Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, 97, 114, 117 e 118.
(T-120164)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 4-7-2012)
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