N. 164 SENTENZA 20 - 27 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccepita tardivita' dei ricorsi - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter. - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione delle competenze regionali residuali nelle materie dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Asserita violazione delle competenze regionali statutarie nelle materie artigianato e industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio - Asserita violazione della competenza legislativa statutaria di integrazione e attuazione nella materia industria e commercio - Asserita violazione della competenza regionale in materia urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica - Asserita violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 4-ter. - Costituzione, art. 117, quarto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. g), p) e q), e 3, primo comma, lett. a). Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 121, secondo comma. Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia Romagna - Asserita violazione delle competenze regionali residuali in materia di commercio, artigianato e turismo e attivita' produttive in genere - Asserita violazione dei poteri di controllo delle amministrazioni locali rimesse all'autonomia degli enti locali, nonche' delle funzioni amministrative dei Comuni - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della tutela della salute, e delle materie residuali dell'ordinamento degli uffici regionali, artigianato, turismo, commercio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, primo comma. Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita inconferenza delle autoqualificazioni che riconducono la normativa alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e) ed m), e terzo. Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita lesione del principio della tutela del paesaggio - Asserita interferenza nei poteri di controllo di Comuni e Regioni sull'attivita' edilizia - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 5, commi 1, lett. b), e 2, lett. b) e c). - Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, 97, 114, 117 e 118. (T-120164) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 4-7-2012)

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