Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Obbligo di residenza nel luogo ove ha sede
l'ufficio - Inosservanza - Ritenuto effetto ostativo alla
indennizzabilita' dell'infortunio in itinere - Omessa
considerazione della giurisprudenza e della normativa di
riferimento - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non
manifesta infondatezza della questione - Manifesta
inammissibilita'.
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 16, 97 e 98.
(T-120169)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 4-7-2012)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.