Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Procedimento amministrativo - Disposizioni in materia di
semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti
gravanti sulle piccole e medie imprese - Disposizioni in materia di
superamento del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', in sede di conferenza di servizi - Ricorsi delle
Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia -
Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione
rivolta contro le disposizioni della legge di conversione -
Eccepita tardivita' dei ricorsi - Reiezione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 49, commi 3, lett. b), 4, 4-quater e 4-quinquies.
- Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma, in combinato disposto
con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett.
g), p) q), e 3, primo comma, lett. a), e relative norme di
attuazione.
Procedimento amministrativo - Impresa e imprenditore -
Semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti
gravanti sulle piccole e medie imprese - Adozione della relativa
disciplina mediante regolamenti governativi di delegificazione -
Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Asserita
violazione della competenza legislativa e regolamentare delle
Regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e
dell'industria - Asserita violazione delle competenze primaria e
attuativa-integrativa della Regione speciale in materia di
artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio,
urbanistica, piani regolatori - Asserita violazione del principio
di leale collaborazione per mancanza di concertazione -
Insussistenza - Delimitazione della potesta' regolamentare di
delegificazione del Governo alle sole materie di competenza
esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies.
- Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma, in combinato disposto
con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett.
g), p) q), e 3, primo comma, lett. a), e relative norme di
attuazione.
Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso
espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' - Disciplina per
il superamento del dissenso - Ricorsi delle Regioni Toscana,
Liguria e Puglia - Ius superveniens non incidente sul contenuto
precettivo della disposizione impugnata - Trasferimento della
questione sulla norma risultante dalla modifica.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 49, comma 3, lett. b).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso
espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' - Disciplina per
il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del
Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza
automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Insufficienza
alla stregua dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale
in tema di chiamata in sussidiarieta' - Necessita' di ulteriori
procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le
divergenze - Mancata previsione - Violazione del principio di leale
collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua -
Assorbimento di ulteriore questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 49, comma 3, lett. b).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
(T-120179)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 18-7-2012)
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