Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di
adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione
europea - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con il
trattato europeo, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea nonche' con il principio di preemption - Genericita' e
indeterminatezza delle censure - Impossibilita' di individuare i
termini della questione - Inammissibilita'.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 4.
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), artt. 14, 106 e 345; carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, art. 36, nonche' principio di
preemption.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di
adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione
europea - Ricorsi delle Regioni Puglia, Lazio, Marche,
Emilia-Romagna e Umbria - Evocazione di parametro di legittimita'
diverso da quelli che sovrintendono al riparto di competenze -
Onere di indicare e motivare la possibile ridondanza della predetta
violazione sul riparto di competenze - Ammissibilita' della
questione.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 4.
- Costituzione, art. 75.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di
adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione
europea - Contenuto precettivo riproduttivo della ratio della norma
abrogata e che, anzi, rende ancor piu' limitate le ipotesi di
affidamento diretto e di gestione in house - Violazione del divieto
di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di
abrogazione referendaria - Lesione indiretta delle competenze
costituzionali delle Regioni in materia di servizi pubblici locali
- Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori
profili.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 4, nel testo originario e in quello risultante
dalle successive modificazioni.
- Costituzione, art. 75 (artt. 5, 77, 114, 117 e 118; statuto della
Regione Sardegna, artt. 3 e 4).
(T-120199)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 25-7-2012)
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