Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle
attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Conseguenze di ordine finanziario collegate al tempestivo
adeguamento - Elemento di valutazione della virtuosita' delle
Regioni e degli enti locali ai fini del riparto delle risorse
finanziarie determinate annualmente con il patto di stabilita'
interno - Ricorsi delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio,
Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto - Sopravvenuta abrogazione della
norma censurata - Non applicabilita' della norma medio tempore -
Cessazione della materia del contendere.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 3, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 117, 119 e 120; statuto della Regione
Sardegna, artt. 3, primo comma, lett. d), f), g), o) e p), 4, primo
comma, lett. a), b), e), f) ed m), e 7.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle
attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Ricorso della Regione Calabria - Asserita carenza dei presupposti
della straordinaria necessita' e urgenza necessari per la
decretazione d'urgenza - Censura priva di motivazione -
Inammissibilita' della questione.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 3.
- Costituzione, artt. 70 e 77.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle
attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con i principi
costituzionali in materia economica - Asserita lesione della
potesta' legislativa autonoma delle Regioni - Censure generiche e
indeterminate - Inammissibilita' della questione.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 3.
- Costituzione, artt. 41, 42, 43, 114, secondo comma, e 117.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle
attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Ricorso della Regione Lazio - Asserita interferenza con la
competenza legislativa residuale regionale in materia di commercio
e attivita' produttive - Asserita lesione del principio di leale
collaborazione - Insussistenza - Attivita' legislativa esercitata
nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza
- Non fondatezza della questione.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle
attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo
sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela
della concorrenza" - Ricorso della Regione Calabria - Asserita
interferenza con la competenza legislativa regionale concorrente in
materia di tutela della salute e governo del territorio, e
residuale in materia di commercio - Asserita lesione del principio
di leale collaborazione - Insussistenza - Attivita' legislativa
esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della
concorrenza - Non fondatezza della questione.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 3, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 41, 97 e 117.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle
attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo
sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela
della concorrenza" - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria
- Asserita interferenza con la competenza legislativa regionale
residuale in materia di "sviluppo economico" - Insussistenza -
Attivita' legislativa esercitata nell'ambito della competenza
statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della
questione.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle
attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Termine di adeguamento - Scadenza - Soppressione delle disposizioni
statali incompatibili e diretta applicazione degli istituti della
segnalazione di inizio attivita' (SCIA) e dell'autocertificazione
con controlli successivi - Facolta' per il Governo di adottare,
nelle more, regolamenti di semplificazione - Determinazione di una
situazione di grave incertezza normativa, irragionevole e contraria
al buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita'
costituzionale.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo, quarto e sesto comma.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle
attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Eliminazione di restrizioni all'esercizio di attivita' economiche
attraverso l'adozione di un regolamento governativo - Ricorsi delle
Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita lesione del principio di
legalita' sostanziale per l'indeterminatezza della potesta'
regolamentare attribuita allo Stato - Asserita interferenza negli
ambiti di competenza residuali della Regione - Asserita lesione del
principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di
applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole
materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della
questione.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 3, comma 10.
- Costituzione, art. 117.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle
attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Possibilita', riguardante lo Stato e non anche le Regioni, di
mantenere delle limitazioni alle liberta' economiche, da
individuarsi con decreto presidenziale - Ricorsi delle Regioni
Emilia-Romagna e Umbria - Asserita compressione della potesta'
legislativa regionale - Asserita lesione del principio di leale
collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma
censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva
statale - Non fondatezza della questione.
- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 3, comma 11.
- Costituzione, art. 117.
(T-120200)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 25-7-2012)
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