N. 200 SENTENZA 17 - 20 luglio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Conseguenze di ordine finanziario collegate al tempestivo adeguamento - Elemento di valutazione della virtuosita' delle Regioni e degli enti locali ai fini del riparto delle risorse finanziarie determinate annualmente con il patto di stabilita' interno - Ricorsi delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Non applicabilita' della norma medio tempore - Cessazione della materia del contendere. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 5, 117, 119 e 120; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, primo comma, lett. d), f), g), o) e p), 4, primo comma, lett. a), b), e), f) ed m), e 7. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Calabria - Asserita carenza dei presupposti della straordinaria necessita' e urgenza necessari per la decretazione d'urgenza - Censura priva di motivazione - Inammissibilita' della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3. - Costituzione, artt. 70 e 77. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con i principi costituzionali in materia economica - Asserita lesione della potesta' legislativa autonoma delle Regioni - Censure generiche e indeterminate - Inammissibilita' della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3. - Costituzione, artt. 41, 42, 43, 114, secondo comma, e 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Lazio - Asserita interferenza con la competenza legislativa residuale regionale in materia di commercio e attivita' produttive - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attivita' legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela della concorrenza" - Ricorso della Regione Calabria - Asserita interferenza con la competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute e governo del territorio, e residuale in materia di commercio - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attivita' legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 41, 97 e 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela della concorrenza" - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita interferenza con la competenza legislativa regionale residuale in materia di "sviluppo economico" - Insussistenza - Attivita' legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 2. - Costituzione, art. 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Termine di adeguamento - Scadenza - Soppressione delle disposizioni statali incompatibili e diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attivita' (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi - Facolta' per il Governo di adottare, nelle more, regolamenti di semplificazione - Determinazione di una situazione di grave incertezza normativa, irragionevole e contraria al buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo, quarto e sesto comma. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Eliminazione di restrizioni all'esercizio di attivita' economiche attraverso l'adozione di un regolamento governativo - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita lesione del principio di legalita' sostanziale per l'indeterminatezza della potesta' regolamentare attribuita allo Stato - Asserita interferenza negli ambiti di competenza residuali della Regione - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 10. - Costituzione, art. 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Possibilita', riguardante lo Stato e non anche le Regioni, di mantenere delle limitazioni alle liberta' economiche, da individuarsi con decreto presidenziale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita compressione della potesta' legislativa regionale - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 11. - Costituzione, art. 117. (T-120200) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 25-7-2012)

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