Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Magistrati - Trattamento economico - Intervento ad adiuvandum di
soggetto intervenuto nel giudizio principale con atto depositato
solo successivamente all'ordinanza di rimessione - Mancata
assunzione della qualita' di parte nel processo a quo -
Inammissibilita' dell'intervento.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010
n. 122), artt. 9, commi 2 e 22, e 12, commi 7 e 10.
- Costituzione, artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101 e 104.
Magistrati - Trattamento economico - Prospettazione di censure non
rientranti fra i motivi di ricorso delle parti del giudizio -
Questione sollevata in relazione ad una norma di cui il giudice
rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo -
Manifesta inammissibilita'.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 9, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 23, 36, 42, 53, 97, 101, 104, 107, 108.
Previdenza pubblica - Modalita' di corresponsione dell'indennita' di
buonuscita - Rateizzazione senza previsione di interessi -
Questione prospettata da giudici che non devono fare applicazione
della norma impugnata - Assenza di un pregiudizio e di un interesse
attuale a ricorrere - Manifesta inammissibilita'.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 12, comma 7.
- Costituzione, artt. 2, 3, 23, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101,
103, 104, 108, 111 e 113.
Magistrati - Retribuzione - Adeguamento automatico - Soppressione,
senza possibilita' di recupero, degli acconti degli anni 2011, 2012
e 2013 e del conguaglio del triennio 2010-2012 - Previsione che per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e che il conguaglio per
l'anno 2015 venga determinato con riferimento agli anni 2009, 2010
e 2014 - Mancata esclusione che a detto personale sia applicato il
primo periodo del comma 21 - Irragionevole decurtazione del
trattamento retributivo dei magistrati, oltre i limiti tracciati
dalla giurisprudenza costituzionale, che consente sacrifici a
condizione che siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e
consentanei allo scopo prefisso - Violazione del principio
dell'autonomia ed indipendenza dei giudici - Ingiustificata
disparita' di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella
del pubblico impiego contrattualizzato, che vede limitata la
possibilita' di contrattazione soltanto per un triennio -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 9, comma 22.
- Costituzione, artt. 3, 100, 101, 104 e 108.
Magistrati - Retribuzione - Decurtazione dell'indennita' giudiziaria
prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, nella misura del
15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32 % per l'anno
2013 - Prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente
tributaria - Irragionevole discriminazione nei confronti di altri
percettori di reddito di lavoro - Illegittimita' costituzionale in
parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 9, comma 22.
- Costituzione, artt. 3 e 53 (artt. 2, 23, 36, 97, 101, 103, 104 e
111).
Impiego pubblico - Magistrati - Trattamento economico - Riduzione
nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e
nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel
periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - Prestazione
patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria -
Contrasto con il principio della "universalita' della imposizione"
- Discriminazione in danno dei dipendenti pubblici rispetto ai
dipendenti privati e, in generale, ai cittadini - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 9, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
Previdenza pubblica - Trattamento di fine rapporto in favore dei
dipendenti dello Stato - Estensione del regime di cui all'art. 2120
del codice civile - Anzianita' contributive maturate a fare tempo
dal 1° gennaio 2011 - Applicazione dell'aliquota del 6,91%
sull'intera retribuzione e contestuale mantenimento della
trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base
contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa
sull'accantonamento per l'indennita' di buonuscita - Mancata
espressa esclusione del permanere della trattenuta a carico del
lavoratore - Illogica riduzione della retribuzione e, nel contempo,
diminuzione della quantita' del TFR maturata nel tempo -
Ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici
rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del
datore di lavoro - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 12, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
(T-120223)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 17-10-2012)
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