Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Farmacia - Norme della Regione Calabria - Disposizioni transitorie in
materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche - Assegnazione, per
una sola volta, della titolarita' della farmacia ai farmacisti che,
alla data di entrata in vigore della legge, gestiscono da almeno
tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai
sensi della legislazione vigente in materia - Ricorso del Governo -
Asserita violazione del principio generale statale
dell'assegnazione della titolarita' di farmacie in base a un
concorso - Insussistenza - Ammissibilita' di deroga eccezionale e
provvisoria, giustificata da motivi o finalita' di interesse
pubblico - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30, art. 1.
- Costituzione, artt. 97, ultimo comma, e 117, terzo comma; d.l.30
settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003, n.
326), art. 48, comma 29.
(T-120231)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 17-10-2012)
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