N. 274
ORDINANZA (Atto di promovimento)
30 maggio 2012
Ordinanza del 30 maggio 2012 emessa dal Tribunale di Tivoli nel
procedimento civile promosso da A. D. contro M. M..
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligo di
esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, a pena di
inammissibilita' della domanda giudiziale - Previsione per le
azioni relative a controversie in materia di divisione - Assenza di
indicazioni relative all'ipotesi di giudizio divisorio introdotto
nell'ambito di giudizio di divorzio - Mancanza di una "formulazione
normativa che sia di comprensione univoca e chiara del proprio
significato" - Violazione del "principio di non incertezza del
diritto (default de securite' juridique)", enunciato dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come
interpretata dalla Corte di Strasburgo, e recepito dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Contrasto con il
principio di eguaglianza, con la garanzia di tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi, nonche' con la regola del
giusto processo nella sua accezione piu' lata.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5.
- Costituzione, artt. 11, 24, 111 e 117; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
[resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], artt. 6 e 13;
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, 52 e
53.
In via subordinata: Procedimento civile - Possibilita' per ogni
giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere una
interpretazione pregiudiziale alle Sezioni unite della Corte di
Cassazione, in funzione nomofilattica, "analogamente a quanto
previsto dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in relazione alle pronunce pregiudiziali della Corte di
Giustizia Europea in merito ai dubbi interpretativi di norme
comunitarie" - Mancata previsione - Violazione del "principio di
non incertezza del diritto (default de securite' juridique)",
enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e
recepito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE) - Contrasto con il principio di eguaglianza, con la
garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi
legittimi, nonche' con la regola del giusto processo nella sua
accezione piu' lata.
- Cod. proc. civ., art. 372, commi secondo e terzo.
- Costituzione, artt. 11, 24, 111 e 117; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
[resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], art. 6; Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, 52 e 53.
(012C0475)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 12-12-2012)
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