Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Appellabilita' - Sentenze del giudice di pace
pronunciate secondo equita' a norma dell'art. 113, comma secondo,
c.p.c. - Regime introdotto dal decreto legislativo n. 40 del 2006 -
Possibilita' di appello solo per motivi specifici (c.d. appello a
motivi limitati) - Mancata previsione dell'appellabilita' per i
casi che, se ricorrenti per sentenze pronunciate in appello o in
unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione in base
all'art. 395, n. 4, c.p.c. - Contrasto con i canoni di
ragionevolezza e di eguaglianza - Asserito difetto di coerenza
logico-sistematica tra gli interventi susseguitisi in materia -
Asserita violazione della garanzia di tutela giurisdizionale dei
diritti e del giusto processo - Asserita violazione del principio
secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge -
Motivazione apodittica - Questione prospettata al fine improprio di
ottenere un avallo interpretativo - Omesso tentativo di ricercare
una interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalita'
- Richiesta di interventi riservati alla discrezionalita' del
legislatore - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. proc. pen., art. 339, terzo comma, come modificato dall'art. 1
del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo
comma, 111, primo comma, e 117, primo comma; convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 6.
(T-120304)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2012)
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