N. 288 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2012

Ordinanza del 17 luglio 2012 emessa dal Giudice delegato del Tribunale di Firenze - sez. fallimentare nel procedimento relativo a Fallimento Macchine Utensili S.r.l.. Ipoteca, pegno, privilegio - Privilegi sui mobili del debitore - Privilegio generale per i crediti tributari dello Stato - Estensione, disposta dal decreto-legge n. 98 del 2011, a tutti i crediti per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP e ILOR, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo - Retroattiva applicazione del nuovo regime anche per i crediti erariali sorti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto e per quelli gia' ammessi in chirografo allo stato passivo divenuto definitivo della procedura fallimentare - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), laddove prevede che la retroattivita' della legge deve trovare giustificazione in motivi imperativi di interesse generale - Lesione della "parita' dei rapporti di cittadini e Stato di fronte alla legge" nonche' del principio di eguaglianza sostanziale - Richiamo alla sentenza n. 78 del 2012 della Corte costituzionale. - Cod. civ., art. 2752, primo comma; legge 15 luglio 2011, n. 111 [recte, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111], art. 23, commi 37 e 40. - Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 117 [primo comma], in combinato disposto con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848]. (012C0500) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2013)

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