N. 288
ORDINANZA (Atto di promovimento)
17 luglio 2012
Ordinanza del 17 luglio 2012 emessa dal Giudice delegato del
Tribunale di Firenze - sez. fallimentare nel procedimento relativo a
Fallimento Macchine Utensili S.r.l..
Ipoteca, pegno, privilegio - Privilegi sui mobili del debitore -
Privilegio generale per i crediti tributari dello Stato -
Estensione, disposta dal decreto-legge n. 98 del 2011, a tutti i
crediti per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in
materia di IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP e ILOR, indipendentemente
dall'anno di iscrizione a ruolo - Retroattiva applicazione del
nuovo regime anche per i crediti erariali sorti prima dell'entrata
in vigore del suddetto decreto e per quelli gia' ammessi in
chirografo allo stato passivo divenuto definitivo della procedura
fallimentare - Violazione del principio di ragionevolezza -
Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo (CEDU), laddove prevede che la retroattivita' della legge
deve trovare giustificazione in motivi imperativi di interesse
generale - Lesione della "parita' dei rapporti di cittadini e Stato
di fronte alla legge" nonche' del principio di eguaglianza
sostanziale - Richiamo alla sentenza n. 78 del 2012 della Corte
costituzionale.
- Cod. civ., art. 2752, primo comma; legge 15 luglio 2011, n. 111
[recte, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
nella legge 15 luglio 2011, n. 111], art. 23, commi 37 e 40.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 117 [primo comma],
in combinato disposto con l'art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo [resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848].
(012C0500)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2013)
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