N. 184 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 dicembre 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 dicembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Amministrazione regionale - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che, ai fini del rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si considerano le spese relative al personale di cui alla legge regionale n. 17 del 2001 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) e alla legge regionale n. 18 del 2001 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) - Ricorso del Governo - Denunciata esclusione delle spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale dall'applicazione delle disposizioni statali di contenimento della spesa per il personale relative ai limiti assunzionali e alla riduzione delle spese del personale - Violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2012. - Legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48, art. 3, comma 2. - Costituzione, artt. 97 e117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9. (12C00530) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 23-1-2013)

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