N. 184
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
6 dicembre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 dicembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Impiego pubblico - Amministrazione regionale - Norme della Regione
Abruzzo - Previsione che, ai fini del rispetto dei principi di
coordinamento della finanza pubblica, in attuazione di quanto
disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si considerano le
spese relative al personale di cui alla legge regionale n. 17 del
2001 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle
strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della
Giunta regionale) e alla legge regionale n. 18 del 2001 (Consiglio
regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) - Ricorso del
Governo - Denunciata esclusione delle spese derivanti dai rapporti
di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi
elettivi della Giunta e del Consiglio regionale dall'applicazione
delle disposizioni statali di contenimento della spesa per il
personale relative ai limiti assunzionali e alla riduzione delle
spese del personale - Violazione dei principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica - Violazione dei principi di
buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione -
Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2012.
- Legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48, art. 3, comma
2.
- Costituzione, artt. 97 e117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9.
(12C00530)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 23-1-2013)
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