N. 1 SENTENZA 4 dicembre 2012- 15 gennaio 2013

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Presidente della Repubblica - Immunita' - Procura della Repubblica di Palermo - Attivita' di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilita' per asserita carenza di una lesione attuale e concreta - Reiezione. - - Costituzione, artt. 3 e 90; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7; cod. proc. pen., art. 271. Presidente della Repubblica - Immunita' - Procura della Repubblica di Palermo - Attivita' di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilita' di questione che prospetta la censura di un mero errore in procedendo - Reiezione. - - Costituzione, artt. 3 e 90; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7; cod. proc. pen., art. 271. Presidente della Repubblica - Immunita' - Procura della Repubblica di Palermo - Attivita' di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilita' per la contraddizione tra il petitum e le ragioni addotte in suo sostegno - Reiezione. - - Costituzione, artt. 3 e 90; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7; cod. proc. pen., art. 271. Presidente della Repubblica - Immunita' - Procura della Repubblica di Palermo - Attivita' di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ritenuta applicabilita' da parte della Procura della ordinaria procedura camerale per la distruzione delle intercettazioni non rilevanti, prevista dall'art. 268 del codice di procedura penale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Violazione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni - Radicale divieto di intercettare, anche indirettamente o casualmente, conversazioni del Capo dello Stato - Obbligo di immediata distruzione, sotto il controllo del giudice, delle registrazioni eseguite contra legem - Dichiarazione che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08 - Dichiarazione che non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalita' idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate. - - Costituzione, artt. 3 e 90; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7; cod. proc. pen., art. 271. (T-130001) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 23-1-2013)

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