N. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2013

Ordinanza del 22 gennaio 2013 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto sulle istanze proposte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto . Ambiente - Inquinamento - Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale - Previsione che, in caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'ambiente puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi - Applicazione della disposizione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento - Previsione che i provvedimenti di sequestro non impediscono l'esercizio dell'attivita' di impresa - Previsione che l'impianto siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale - Previsione che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 207 del 2012, la societa' ILVA S.p.A. di Taranto (nella specie, destinataria di provvedimenti cautelari reali gia' disposti dall'autorita' giudiziaria) sia autorizzata alla prosecuzione dell'attivita' produttiva dello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge - Contrasto con il principio della separazione tra i poteri dello Stato, a fronte della violazione della riserva della funzione giurisdizionale attribuita alla magistratura, quale ordine autonomo e indipendente, chiamato ad attuare la giurisdizione mediante il giusto processo - Contrasto con l'obbligo dell'Ordinamento di reprimere e prevenire i reati - Violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale e delle garanzie a tutela del pubblico ministero - Violazione dei principi del giudice naturale e della responsabilita' penale personale - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di legalita' - Preclusione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Violazione del principio di uguaglianza tra cittadini - Irragionevole disparita' di trattamento tra imprese - Lesione del diritto alla salute e all'ambiente salubre - Inosservanza dei limiti alla liberta' di iniziativa economica privata - Contrasto con la normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e protezione della salute umana - Lesione del diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU). - Legge 24 dicembre 2012, n. 231 (recte: Decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2012, n. 231), artt. 1 e 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 9, comma secondo, 24, primo comma, 25, primo comma, 27, primo comma, 32, 41, comma secondo, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), agli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). (13C00036) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 6-2-2013)

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