N. 60
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 marzo 2012
Ordinanza del 21 marzo 2012 emessa dal Tribunale di Tivoli nel
procedimento civile promosso da Rubino Anna e Gutierrez Tomassetti
Enrico contro Fondiaria Sai Spa ed altri.
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
stradale o nautico - Danno non patrimoniale provocato da lesioni di
lieve entita' (c.d. micropermanenti) - Criteri di liquidazione -
Predeterminazione ex lege dell'ammontare massimo risarcibile come
danno biologico (agganciato a valori tabellari inderogabili
stabiliti con decreto ministeriale), possibilita' di aumento non
superiore a un quinto in relazione alle condizioni soggettive del
danneggiato, mancata previsione dell'autonoma risarcibilita' del
danno morale - Conseguente inutilizzabilita' del criterio
equitativo, commisurato alle tabelle del Tribunale di Milano, e
preclusione del risarcimento integrale e personalizzato del danno -
Disparita' di trattamento risarcitorio rispetto ai casi di lesioni
identiche prodotte da diverso elemento causativo - Violazione del
diritto fondamentale dell'individuo alla tutela alla salute -
Contrasto con il principio di ragionevolezza (anche rispetto alle
finalita' del sistema di assicurazione obbligatoria r.c.a.) -
Eccesso di delega e contrarieta' ai criteri guida della legge n.
229 del 2003 - Inosservanza della finalita' di tutela del
contraente piu' debole - Contrasto con diritti e garanzie sanciti
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU)
e dal relativo Protocollo addizionale (tutela dell'integrita'
psico-fisica, diritto al rispetto della vita privata e familiare,
diritto al rispetto del "bene vita/integrita' psico-fisica" del
soggetto leso).
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32 e 76 (in relazione all'art. 4
della legge 29 luglio 2003, n. 229); (Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, art. 38); Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
[resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], artt. 2, 3 e 8;
Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo, art. 1.
(013C0105)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 27-3-2013)
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