N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2012

Ordinanza del 21 marzo 2012 emessa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento civile promosso da Rubino Anna e Gutierrez Tomassetti Enrico contro Fondiaria Sai Spa ed altri. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale o nautico - Danno non patrimoniale provocato da lesioni di lieve entita' (c.d. micropermanenti) - Criteri di liquidazione - Predeterminazione ex lege dell'ammontare massimo risarcibile come danno biologico (agganciato a valori tabellari inderogabili stabiliti con decreto ministeriale), possibilita' di aumento non superiore a un quinto in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato, mancata previsione dell'autonoma risarcibilita' del danno morale - Conseguente inutilizzabilita' del criterio equitativo, commisurato alle tabelle del Tribunale di Milano, e preclusione del risarcimento integrale e personalizzato del danno - Disparita' di trattamento risarcitorio rispetto ai casi di lesioni identiche prodotte da diverso elemento causativo - Violazione del diritto fondamentale dell'individuo alla tutela alla salute - Contrasto con il principio di ragionevolezza (anche rispetto alle finalita' del sistema di assicurazione obbligatoria r.c.a.) - Eccesso di delega e contrarieta' ai criteri guida della legge n. 229 del 2003 - Inosservanza della finalita' di tutela del contraente piu' debole - Contrasto con diritti e garanzie sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal relativo Protocollo addizionale (tutela dell'integrita' psico-fisica, diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto al rispetto del "bene vita/integrita' psico-fisica" del soggetto leso). - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32 e 76 (in relazione all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229); (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 38); Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], artt. 2, 3 e 8; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 1. (013C0105) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 27-3-2013)

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