N. 57 SENTENZA 25 - 29 marzo 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari - Delitti commessi avvalendosi del "metodo mafioso" o al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso - Applicazione della disciplina delle misure cautelari stabilita per i reati di mafia, basata sulla presunzione assoluta, anziche' relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere - Irragionevole equiparazione ai reati di mafia - Lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Necessita' di introdurre anche per le fattispecie criminose in esame il criterio del "minore sacrificio necessario", gia' applicato nelle parziali declaratorie di illegittimita' costituzionale della norma impugnata - Illegittimita' costituzionale parziale. - Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, secondo periodo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38. - Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma. (T-130057) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 3-4-2013)

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