Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Misure cautelari - Delitti commessi avvalendosi del
"metodo mafioso" o al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni di tipo mafioso - Applicazione della disciplina delle
misure cautelari stabilita per i reati di mafia, basata sulla
presunzione assoluta, anziche' relativa, di adeguatezza della sola
custodia in carcere - Irragionevole equiparazione ai reati di mafia
- Lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale
- Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza -
Necessita' di introdurre anche per le fattispecie criminose in
esame il criterio del "minore sacrificio necessario", gia'
applicato nelle parziali declaratorie di illegittimita'
costituzionale della norma impugnata - Illegittimita'
costituzionale parziale.
- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, secondo periodo,
come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma.
(T-130057)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 3-4-2013)
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