N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme della Regione Puglia - Previsione che, a decorere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' determinata e' per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale IRPEF di base: a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento; b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento; c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento; d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento; e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento - Previsione che la maggiorazione dell'aliquota di base pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito; che la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; che la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permane sui successivi scaglioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di progressivita' del sistema tributario - Lesione del principio di coordinamento finanziario spettante al legislatore statale. - Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 53, 97 e 117, comma terzo; decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 6, come modificato dall'art. 1, comma 555, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13C00115) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 17-4-2013)

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