N. 67
ORDINANZA (Atto di promovimento)
18 febbraio 2013
Ordinanza del 18 febbraio 2013 emessa dal Tribunale di sorveglianza
di Venezia nel procedimento di sorveglianza di N.P..
Esecuzione penale - Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena -
Ipotesi di rinvio quando l'esecuzione della pena debba svolgersi in
condizioni contrarie al senso di umanita' - Mancata previsione -
Violazione del principio inviolabile della dignita' della persona -
Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena -
Contrasto con il divieto di trattamenti disumani e degradanti
sancito dall'art. 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo.
- Codice penale, art. 147.
- Costituzione, artt. 2, 3, 27, comma terzo, e 117, primo comma, in
relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
(13C00125)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 17-4-2013)
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