N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2013

Ordinanza del 18 febbraio 2013 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia nel procedimento di sorveglianza di N.P.. Esecuzione penale - Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena - Ipotesi di rinvio quando l'esecuzione della pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanita' - Mancata previsione - Violazione del principio inviolabile della dignita' della persona - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena - Contrasto con il divieto di trattamenti disumani e degradanti sancito dall'art. 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. - Codice penale, art. 147. - Costituzione, artt. 2, 3, 27, comma terzo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. (13C00125) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 17-4-2013)

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