N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2013

Ordinanza del 7 febbraio 2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia sul ricorso proposto da Morettini Massimiliano contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Perugia. Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione - Previsione a pena di inammissibilita' del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Previsione altresi' che, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o che si sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e che da tale data decorrono i termini di costituzione in giudizio del ricorrente - Incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e quelli in cui l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo - Deteriore tutela giurisdizionale per i tributi assoggettati all'obbligo di preventivo reclamo, rispetto a quelli che, essendo accertati da altri enti impositori o avendo importo superiore a ventimila euro, ne sono esonerati. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, introdotto dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. - Costituzione, artt. 3, 24 e 25. (13C00126) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 17-4-2013)

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