Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina
applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe
professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione
di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattivita',
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle
tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge
di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Omessa
motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali violati
- Manifesta inammissibilita'.
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, commi 1 e 2.
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Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina
applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe
professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione
di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattivita',
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle
tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge
di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Omessa
motivazione sulla rilevanza - Omessa motivazione in ordine ai
motivi di censura - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24
marzo 2012, n. 27), art. 9, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 101, 104 e 117.
(T-130115)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2013)
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