N. 115 ORDINANZA 22 - 31 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattivita', limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Omessa motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali violati - Manifesta inammissibilita'. - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, commi 1 e 2. - Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattivita', limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Omessa motivazione sulla rilevanza - Omessa motivazione in ordine ai motivi di censura - Manifesta inammissibilita' della questione. - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 9, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 101, 104 e 117. (T-130115) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2013)

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