Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive o pecuniarie
- Lavoro di pubblica utilita' - Previsione che l'attivita' venga
svolta nell'ambito della Provincia in cui risiede il condannato -
Irragionevolezza dell'automatismo che vincola lo svolgimento del
lavoro di pubblica utilita' al territorio della Provincia di
residenza - Violazione del principio della finalita' rieducativa
della pena - Necessita' di introdurre la previsione "Se il
condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il
lavoro di pubblica utilita' fuori dall'ambito della provincia in
cui risiede" - Illegittimita' costituzionale parziale -
Assorbimento di ulteriore profilo.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 27 (art. 29).
(T-130179)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 10-7-2013)
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