N. 193 SENTENZA 3 - 17 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Caccia - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'attivita' di allenamento e addestramento dei cani e' disciplinata dalle province, e' consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e puo' essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedi' e del venerdi' - Assimilabilita' dell'attivita' cinofila venatoria alla caccia - Contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e con lo specifico parere dell'ISPRA del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15, art. 1, comma 1, lettera b). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10. Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina sul movimento e addestramento dei giovani cani - Previsione che i cani di qualsiasi razza, ivi compresi quelli da destinare all'attivita' venatoria, possano essere addestrati secondo lo stile di razza su tutto il territorio regionale ove non e' vietata la caccia, anche durante i periodi in cui l'esercizio venatorio e' vietato - Assimilabilita' dell'attivita' cinofila venatoria alla caccia - Contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale, e con lo specifico parere dell'ISPRA del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, art. 2, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10. Animali - Norme della Regione Veneto - Disciplina dell'attivita' di movimento dei giovani cani - Ammissibilita' del sistema di identificazione dei cani mediante tatuaggio - Contrasto con la normativa europea che consente il solo sistema di identificazione elettronico cosiddetto microchip - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, art. 2, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003, art. 4, comma 1. (T-130193) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)

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