Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Caccia - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'attivita'
di allenamento e addestramento dei cani e' disciplinata dalle
province, e' consentita sull'intero territorio regionale non
soggetto a divieto di caccia e puo' essere esercitata, non prima
del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del
martedi' e del venerdi' - Assimilabilita' dell'attivita' cinofila
venatoria alla caccia - Contrasto con la normativa statale che
stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in
tutto il territorio nazionale e con lo specifico parere dell'ISPRA
del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza della pianificazione
faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedimentali
imposte dalla disciplina statale di settore - Violazione della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15, art. 1, comma
1, lettera b).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 10.
Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina sul movimento e
addestramento dei giovani cani - Previsione che i cani di qualsiasi
razza, ivi compresi quelli da destinare all'attivita' venatoria,
possano essere addestrati secondo lo stile di razza su tutto il
territorio regionale ove non e' vietata la caccia, anche durante i
periodi in cui l'esercizio venatorio e' vietato - Assimilabilita'
dell'attivita' cinofila venatoria alla caccia - Contrasto con la
normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di
tutela della fauna in tutto il territorio nazionale, e con lo
specifico parere dell'ISPRA del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza
della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie
procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore -
Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
- Legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 10.
Animali - Norme della Regione Veneto - Disciplina dell'attivita' di
movimento dei giovani cani - Ammissibilita' del sistema di
identificazione dei cani mediante tatuaggio - Contrasto con la
normativa europea che consente il solo sistema di identificazione
elettronico cosiddetto microchip - Violazione dell'obbligo di
osservanza dei vincoli comunitari - Violazione dei principi
fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della
salute - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003,
art. 4, comma 1.
(T-130193)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)
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