N. 231 SENTENZA 3 - 23 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati da Cgil - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi; Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi di Milano e Provincia; Federazione Nazionale della Stampa Italiana - FNSI; Unione Industriale della Provincia di Torino - Soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus e che non sono titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilita' degli interventi. - Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, primo comma, lettera b). - Lavoro - Liberta' sindacale e attivita' sindacale - Costituzione delle rappresentanze aziendali - Previsione che possano farne parte le sole "associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva" e non anche quelle che abbiano comunque partecipato alla relativa negoziazione, pur non avendoli poi, per propria scelta, sottoscritti - Irragionevolezza intrinseca - Disparita' di trattamento tra sindacati - Violazione dei valori del pluralismo e della liberta' di azione della organizzazione sindacale - Necessita' di introdurre la previsione secondo cui "la rappresentanza sindacale aziendale puo' essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda" - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, primo comma, lettera b). - Costituzione, artt. 2, 3 e 39. (T-130231) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-2013)

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