Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Servizi pubblici locali - Norme della Provincia di Trento - Servizio
idrico integrato - Previsione che "la Giunta provinciale, d'intesa
con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli
tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla
fognatura, tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del
servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di
esercizio, del principio "chi inquina paga" " - Salvezza della
potesta' tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di
acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore del comma
censurato - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la
disciplina statale delle tariffe valida sull'intero territorio
nazionale, espressione della competenza esclusiva in materia di
tutela dell'ambiente e della concorrenza - Insussistenza -
Normativa provinciale adottata nell'ambito della competenza
legislativa primaria, coerente con la normativa statale e la
normativa europea - Non fondatezza della questione.
- Legge della Provincia di Trento 30 luglio 2012, n. 17, art. 1,
comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) e s); statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10.
(T-130233)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-2013)
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