N. 236 SENTENZA 17 - 24 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione - Insussistenza - Applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis, che rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6. - Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 54. Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva nelle materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni e delle biblioteche e musei di enti locali - Insussistenza - Applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis, che rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, commi 1, 2 e 3. - Statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 7. Regioni (in genere) - Enti locali - Previsione che "Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Citta' metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione" - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto - Asserita lesione della potesta' legislativa in materia di organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo circa l'ambito applicativo della disposizione censurata, che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1. - Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123. Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto - Asserita violazione della potesta' regolamentare degli enti locali - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Insussistenza - Norma espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1. - Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 119. Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Esclusione delle aziende speciali, degli enti e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potesta' legislativa in materia di organizzazione regionale - Insussistenza - Disposizione che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1-bis. - Costituzione, art. 117, quarto comma. Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione di una procedura concertata per la ricognizione di tutti gli "enti, agenzie e organismi" e per la definizione, mediante intesa, da adottarsi in sede di Conferenza unificata, dei "criteri e della tempistica" per l'attuazione della norma - Ricorso della Regione Lazio - Asserita lesione della potesta' legislativa in materia di organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Insussistenza - Norme che si rivolgono esclusivamente a soggetti che svolgono funzioni di Comuni, Province e Citta' metropolitane, non lesive di prerogative regionali - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione che «decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi" - Previsione che "sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi" - Insufficiente individuazione degli enti soppressi in via automatica - Manifesta irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 4. - Costituzione, art. 3 (artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 123). Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione che «ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potesta' legislativa in materia di organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Insussistenza - Norma espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 5. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. Enti locali - Divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 Cost. - Ricorso della Regione Veneto - Asserite invasione in una materia riservata alla potesta' legislativa regionale, interferenza con l'autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali, interferenza con il potere di conferire funzioni amministrative agli Enti locali - Insussistenza - Divieto che opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 6. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119. (T-130236) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-2013)

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