Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di
soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino
funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione della competenza
legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli
enti dipendenti dalla Regione - Insussistenza - Applicazione della
clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis, che rimette
l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure
previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione - Non fondatezza delle questioni.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 54.
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di
soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino
funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorso della
Regione Sardegna - Asserita lesione della competenza legislativa
esclusiva nelle materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi della Regione, dell'ordinamento degli enti locali e
delle relative circoscrizioni e delle biblioteche e musei di enti
locali - Insussistenza - Applicazione della clausola di
salvaguardia prevista dall'art. 24-bis, che rimette l'applicazione
delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione - Non
fondatezza delle questioni.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 9, commi 1, 2 e 3.
- Statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 7.
Regioni (in genere) - Enti locali - Previsione che "Regioni, Province
e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la
riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al
20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano,
alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via
strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo
comma, lett. p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a
Comuni, province e Citta' metropolitane ai sensi dell'art. 118
della Costituzione" - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto -
Asserita lesione della potesta' legislativa in materia di
organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia
finanziaria regionale - Asserita violazione dell'autonomia
statutaria - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo
circa l'ambito applicativo della disposizione censurata, che non
concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non
fondatezza della questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123.
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di
soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino
funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorsi delle
Regioni Lazio e Veneto - Asserita violazione della potesta'
regolamentare degli enti locali - Asserita violazione
dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Insussistenza -
Norma espressiva di un principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 119.
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di
soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino
funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Esclusione delle
aziende speciali, degli enti e delle istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali - Ricorso della
Regione Veneto - Asserita lesione della potesta' legislativa in
materia di organizzazione regionale - Insussistenza - Disposizione
che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non
fondatezza della questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 9, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di
soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino
funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione di una
procedura concertata per la ricognizione di tutti gli "enti,
agenzie e organismi" e per la definizione, mediante intesa, da
adottarsi in sede di Conferenza unificata, dei "criteri e della
tempistica" per l'attuazione della norma - Ricorso della Regione
Lazio - Asserita lesione della potesta' legislativa in materia di
organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia
finanziaria - Insussistenza - Norme che si rivolgono esclusivamente
a soggetti che svolgono funzioni di Comuni, Province e Citta'
metropolitane, non lesive di prerogative regionali - Non fondatezza
della questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 9, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di
soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino
funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione che
«decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se
le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a
quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi
indicati al medesimo comma 1 sono soppressi" - Previsione che "sono
nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi" -
Insufficiente individuazione degli enti soppressi in via automatica
- Manifesta irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento delle ulteriori censure.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 9, comma 4.
- Costituzione, art. 3 (artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e
123).
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di
soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino
funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione che
«ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si
adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni» - Ricorso della
Regione Veneto - Asserita lesione della potesta' legislativa in
materia di organizzazione regionale - Asserita violazione
dell'autonomia finanziaria - Insussistenza - Norma espressiva di un
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica -
Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 9, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.
Enti locali - Divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie
e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica,
che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni
amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 Cost. -
Ricorso della Regione Veneto - Asserite invasione in una materia
riservata alla potesta' legislativa regionale, interferenza con
l'autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali,
interferenza con il potere di conferire funzioni amministrative
agli Enti locali - Insussistenza - Divieto che opera solo nei
limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi
relativi al loro funzionamento - Non fondatezza nei sensi di cui in
motivazione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), art. 9, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119.
(T-130236)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-2013)
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