N. 237 SENTENZA 3 - 24 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dall'Ordine degli avvocati di Montepulciano e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino - Ammissibilita'. - Legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. - Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati dal Consiglio nazionale forense, dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia - Soggetti che non sono parte nel giudizi a quibus e che non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilita'. - Legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. - Ordinamento giudiziario - Delega al Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Norma inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 128 del 2011- Asserita carenza dei requisiti di necessita' ed urgenza, nonche' estraneita' all'oggetto del decreto-legge - Asserita violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione - Insussistenza - Norma che, in quanto prevede interventi sulle strutture giudiziarie, non puo' ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto legge - Rispetto del vincolo procedurale della cosiddetta "riserva di Assemblea" - Non fondatezza della questione. - Legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, e in via consequenziale art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis. - Costituzione, artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma. Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione del tribunale di Urbino - Violazione del criterio direttivo che stabilisce la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011 - Eccesso di delega legislativa - Illegittimita' costituzionale parziale. - Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1, con l'allegata Tabella A. - Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, lettera a). Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita violazione dei criteri della delega legislativa - Insussistenza - Applicazione dei criteri di delega secondo ragionevolezza ed un corretto bilanciamento degli interessi - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, commi 2, lettere a), b), d) e) ed f), 3, 5 e 5-bis. Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita prevalenza dei principi dell'economicita' e dell'efficienza rispetto a quello della solidarieta', nonche' incidenza su territori caratterizzati da riserve naturali - Insussistenza - Applicazione dei criteri di delega secondo ragionevolezza ed un corretto bilanciamento degli interessi - Non fondatezza delle questioni. - Legge 14 settembre 2011, n. 148, artt. 1, commi 2, lettere a), b), d) e) ed f), 3, 5 e 5-bis; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, artt. 1, 2, 3 e 9; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 97 e 111, secondo e terzo comma. Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita violazione del principio dell'obbligo di copertura delle spese, ad opera sia della legge di delega sia dei decreti legislativi - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. - Costituzione, art. 81. (T-130237) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-2013)

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