N. 256 SENTENZA 23 - 31 ottobre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilita' alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali - Ricorso del Governo - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, articolo 2, comma 10. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120. Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilita' agli enti locali della Regione - Contrasto con la disciplina prevista dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unita' economica nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, articolo 2, comma 10. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120 (artt. 117, sesto comma, e 119). (T-130256) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)

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