N. 281 SENTENZA 20 - 28 novembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente di guida - Condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - Condizione soggettiva che ne comporta il diniego o la revoca - Asserita irragionevolezza dell'automatismo - Asserita lesione del principio rieducativo della pena - Natura non obbligata dell'intervento additivo auspicato - Indeterminatezza del petitum - Carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. Circolazione stradale - Patente di guida - Condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - Condizione soggettiva che ne comporta il diniego o la revoca - Operativita' della normativa anche con riferimento alle condanne "patteggiate", ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 - Vulnus all'affidamento qualificato dell'imputato circa gli effetti delle proprie scelte - Lesione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, art. 24. (T-130281) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 4-12-2013)

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